Assegno Unico Universale

La legge 46 del 2021, di iniziativa parlamentare, ha conferito una delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’introduzione dell’Assegno Unico e Universale (AUU).

A decorrere dal 1° marzo 2022, il d.lgs. 230/2021, istituisce il nuovo assegno che costituisce un beneficio economico, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, attribuito ai nuclei familiari sulla base della condizione economica.

Requisiti

L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  1. sia cittadino italiano o  di  uno  Stato  membro  dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto  di soggiorno  o  del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino  di  uno  Stato non appartenente all’Unione  europea  in  possesso  del  permesso  di soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo  o  sia  titolare  di permesso  unico  di  lavoro  autorizzato  a   svolgere   un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei  mesi  o  sia  titolare  di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  2. sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  3. sia residente e domiciliato in Italia;
  4. sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Il beneficio spetta per ogni figlio a carico, intendendosi per tali quelli facenti parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE, fino al compimento dei 21 anni di età. Per i nuovi nati quest’ultimi rientrano a decorrere dal settimo mese di gravidanza. In assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati auto-dichiarati nella domanda di assegno.

L’assegno spetta anche per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, se seguono un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea, se hanno un reddito di lavoro inferiore agli 8.000 euro o se sono registrati come disoccupati presso i servizi pubblici per l’impiego. Per i figli con disabilità, spetta senza limiti di età.

Prestazioni assorbite

L’Assegno unico assorbe le seguenti prestazioni:

  • il premio alla nascita o all’adozione (bonus mamma domani);
  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
  • l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
  • le detrazioni fiscali per figli a carico fino ai 21 anni.

Rimangono quindi in essere:

  • il bonus asilo nido (la percezione dell’AUU non influisce sull’importo);
  • l’assegno del nucleo familiare in assenza di figli;
  • le detrazioni fiscali per figli a carico con età pari o superiore ai 21 anni di età.

Quindi per l’anno 2022 e fino al 28/02 si applicheranno le detrazioni per figli a carico esattamente come prima mentre dal 1° marzo non spetteranno più per i figli fino a 21 anni di età, al di là che sia stato richiesto o meno il nuovo assegno. Nulla cambierà, invece, per gli altri familiari a carico.

Decorrenza e presentazione della domanda

L’importo dell’Assegno unico e universale è determinato sulla base dell’ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione, con le seguenti decorrenze:

  • per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno: l’assegno decorre dalla mensilità di marzo;
  • per le domande presentate dal 1° luglio: la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

In assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro la prestazione spettante viene calcolata con l’importo minimo previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni).

Contestualmente all’attivazione dell’AUU dal 1° marzo 2022 l’ANF cesserà di essere erogato in busta paga (salvo il caso particolare dei nuclei senza figli) mentre il nuovo assegno verrà erogato dall’INPS direttamente sul conto corrente/postale (o altro strumento idoneo con codice IBAN) del beneficiario.

La domanda è presentata dal genitore una volta sola per tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con possibilità di aggiungere ulteriori figli nell’ipotesi di nuove nascite in corso d’anno e fermo restando la necessità di aggiornare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica necessaria per l’ISEE) già presentata per gli eventi sopravvenuti. L’assegno è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente con possibilità di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore, al fine del pagamento dell’assegno in misura ripartita.

I figli maggiorenni possono presentare la domanda di Assegno Unico e Universale in sostituzione dei loro genitori (ovvero direttamente in ipotesi di figli orfani di entrambi i genitori) richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

L’Assegno Unico Universale è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. Per i percettori di reddito di cittadinanza, l’assegno è corrisposto d’ufficio. L’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:

  • portale web, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Dr Alessandro Raimondi
Consulente del Lavoro

 



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