La Riforma dello Sport nel Settore Dilettantistico

Premessa

Con la Legge Delega n. 86/2019 è cominciato un processo di riforma del settore dello Sport che ha dato vita a cinque decreti attuativi ma anche ad una serie di rinvii, l’ultimo dei quali ne ha posticipato l’attuazione al 1° Luglio 2023.

A pochi giorni dall’entrata in vigore della Riforma senza che sia arrivata una ulteriore e auspicata proroga, andiamo ad analizzare la riforma in attesa di un nuovo decreto correttivo annunciato ma non ancora pubblicato.

Lo sport dilettantistico

Il concetto di “dilettante”, in ambito sportivo, è “chi coltiva uno sport non per professione, né per lucro, ma per proprio piacere” (Treccani). L’art. 2 della L. 81/91 (ora abrogata) definisce invece lo sportivo professionista come colui che esercita “l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI […]”

Le Società Sportive sono enti di diritto privato che devono rispettare l’ordinamento sportivo e quindi devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, salvaguardando la funzione popolare educativa, sociale e cultuale dello sport.

Lo statuto del C.O.N.I. prevede che “sono enti di promozione sportiva le associazioni riconosciute dal C.O.N.I., a livello nazionale o regionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto” dei principi e delle regole vigenti nel mondo sportivo.

Gli enti sportivi che gestiscono l‘attività sportiva dilettantistica possono costituirsi sotto forma giuridica di associazione sportiva dilettantistica (“ASD”) o di società sportiva dilettantistica (“SSD”), la caratteristica che li accomuna è l’assenza di scopo di lucro in quanto appartengono al mondo degli enti non-profit.

L’art. 2, c.1, lett. a) del D.lgs. 36/2021 definisce l’associazione o società sportiva dilettantistica come “il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”.

Il compenso sportivo nel settore dilettantistico prima della riforma

Prima dell’introduzione della riforma non esisteva una definizione di attività sportiva, a causa della quale la definizione di sport dilettantistico poteva essere ricavata solo per esclusione rispetto alla definizione di sport professionistico.

I “compensi sportivi” dal punto di vista fiscale erano definiti attraverso l’art. 67, c.1, lett m) TUIR “Sono redditi diversi […] le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati […] nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.

 Fatti rientrare nei redditi diversi i compensi per attività dilettantistica erano soggetti a una normativa di favore che prevedeva un’esenzione fiscale fino a 10.000 euro.

I lavoratori sportivi dopo la riforma

Il decreto legislativo 36/2021 introduce alcune fondamentali definizioni:

Art. 25 comma 1: E’ lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo […].È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale

Art. 25 comma 2: Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative […]

Viene data quindi una definizione di lavoratore sportivo (sia professionista sia dilettante) e viene introdotto un concetto in base al quale in presenza di prestazione di attività sportiva e di una controprestazione in denaro esiste un rapporto di lavoro, che andrà successivamente qualificato nella forma di lavoro subordinato o autonomo o parasubordinato, eccezion fatta esclusivamente per le attività volontarie o amatoriali. In questo senso la ratio del legislatore è eliminare la vecchia consuetudine di stipulare con i lavoratori sportivi rapporti di lavoro autonomo occasionale.

L’inquadramento nell’area del dilettantismo

Continuando la disamina del d.lgs. n° 36 del 2021:

Art. 28. comma 2: Nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

  1. la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  2. le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

A tal proposito l’art. 2 co. 1 lett. d) del D.lgs. 81/2015 stabilisce la non applicazione della presunzione di subordinazione alle collaborazioni rese ai fini istituzioni in favore delle ASD e SSD affiliate alle federazioni riconosciute dal CONI.

In sostanza, pur non escludendo ovviamente le altre modalità di rapporto di lavoro qualora si ravvisassero le caratteristiche proprie di quell’inquadramento (ad esempio in caso di subordinazione il lavoratore sportivo dilettantistico è da inquadrare in un rapporto di lavoro dipendente), la natura del rapporto è da presumersi parasubordinata purché non si superino le 18 ore settimanali (il decreto in approvazione dovrebbe alzare a 24 ore settimanali) e purché le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate dalla Società Sportiva.

Il superamento del parametro orario, di per sé non adatto a un rapporto senza subordinazione, non dovrebbe comunque far venire automaticamente meno la natura parasubordinata del rapporto se esso mantiene tutte le caratteristiche della collaborazione coordinata e continuativa. Ovviamente è consigliabile rimanere all’interno dei parametri inseriti dal legislatore.

L’art. 37 permette l’utilizzo del contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche per i rapporti di carattere amministrativo-gestionale: “ricorrendone i presupposti, l’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, […] può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, del c.p.c.”

Il rapporto di lavoro subordinato sportivo

Il contratto può contenere l’apposizione di un termine finale, senza causale, non superiore a cinque anni ed è ammessa la successione di contratti a tempo determinato. Con il consenso del terzo interessato è ammessa la possibilità di cessione del contratto prima della sua scadenza.

Il contratto non può contenere riserve di non concorrenza post contrattuale e può prevedere clausola compromissoria, che deferisce le controversie concernenti l’attuazione del contratto a un collegio arbitrale, stabilendo il numero e i nominativi degli arbitri, ovvero la modalità di nomina.

Ai rapporti non si applicano alcune disposizioni dello Statuto dei lavoratori e le norme generali sulla protezione al licenziamento.

Le attività dei volontari

L’art. 29 del decreto 36 introduce la figura del volontario sportivo:

“Le società e le associazioni sportive […] possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.”

“Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.”

È importante che le spese oggetto di rimborso siano documentate. Sono erogabili nella misura massima di €150,00 mensili anche a fronte di autocertificazione da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Aspetti fiscali

Dal 1° luglio 2023 tra le novità principali, troviamo una nuova soglia operativa utile ai fini fiscali e previdenziali. I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite suddetto, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

La nuova soglia sarà operativa dal 1° luglio, mentre fino al 30 giugno 2023 erano operative le precedenti. Il Decreto Milleproroghe, per risolvere le preoccupazioni sia operative che giuridiche derivanti dalla successione nello stesso periodo di imposta di due diverse discipline, fissa la soglia di esenzione a 15.000 euro l’anno per i compensi percepiti per tutto il 2023 prescindendo dalla circostanza che questi siano percepiti e soggetti alle norme del TUIR per la prima parte dell’anno, ovvero da luglio in poi alle norme del D.Lgs. 36/2021.

Ricordiamo, inoltre che diventa ancora più importante farsi rilasciare l’apposita dichiarazione di esenzione dal collaboratore all’atto del pagamento del compenso stesso, in modo da evitare qualsiasi problema legato al mancato pagamento della ritenuta fiscale e successivamente, dal 1° luglio 2023, del pagamento dei contributi INPS.

Aspetti previdenziali

Ai sensi dell’Art 35 del D.lgs. 3672021:

“I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’INPS. […], al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, operanti nei settori professionistici.”

Viene quindi istituito un nuovo Fondo presso l’INPS e la riforma adegua anche le aliquote contributive, riallineando in parte le assicurazioni alla generalità dei lavoratori, aggiungendo all’aliquota IVS pari al 33% anche i contributi per indennità NASpI, CUAF, Malattia e Maternità (4,97%). Non essendo menzionata, si ritiene che sia da escludersi la contribuzione al Fondo di Garanzia TFR (0,20%), così come quella al Fondo d’Integrazione Salariale (FIS). A questo fondo si iscrivono tutti i lavoratori dipendenti e gli sportivi professionisti autonomi titolari di partita iva o di contratto di collaborazione

“Nell’area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e della quale si applicano le relative norme.”

Nell’area del dilettantismo i collaboratori saranno iscritti alla Gestione Separata INPS, con alcune particolarità e agevolazioni:

  • fino a 5.000 euro non vi sarà assoggettamento contributivo;
  • sulla parte eccedente, l’aliquota totale per i collaboratori che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, sarà pari al 25% (+2,03%);
  • per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l’aliquota contributiva rimane stabilita nella misura del 24%.

Tali aliquote sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo è dovuta nei limiti del 50 per cento dell’imponibile contributivo e l’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

Anche i collaboratori con mansioni di carattere amministrativo-gestionale nelle associazioni e società sportive dilettantistiche, benché non interessati integralmente dalla norma e mantenendo le aliquote ordinarie della gestione separata (35,03%/24%), godranno della medesima agevolazione in fatto di soglia di esenzione fino a 5.000 euro e – fino al 31/12/2027 – dell’abbattimento del 50% dell’imponibile previdenziale.

I lavoratori subordinati sportivi sono sottoposti a obbligo assicurativo INAIL anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Anche ai titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell’obbligo assicurativo INAIL.

Si ricorda che per i collaboratori la ritenuta previdenziale e assicurativa è di un 1/3 a carico del lavoratore.

Obblighi in tema di Comunicazioni Obbligatorie (COB) e Libro Unico (LUL)

Come per la generalità dei lavoratori anche per i collaboratori del settore dilettantistico è previsto l’obbligo di inviare la comunicazione obbligatoria tramite modello unilav al centro dell’impiego, di registrare il lavoratore nel libro unico (composto per i non addetti ai lavori dai dati del lavoratore, dal prospetto paga e dal foglio presenze) e di inviare all’INPS i dati per il calcolo dei contributi dovuti (modello Uniemens).

Questi obblighi, oltre alle modalità ordinarie, possono essere facoltativamente espletati attraverso apposite funzionalità telematiche del RAS (Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche). Per questa speciale operatività del RAS si attende un decreto interministeriale da adottarsi entro il 31 ottobre 2023.

Le denunce di instaurazione del rapporto potranno essere fatte con una particolare modalità: potranno infatti essere espletate entro il trentesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto, in parziale analogia a quanto già previsto per i lavoratori somministrati. Per quanto riguarda le comunicazioni obbligatorie per i lavoratori con compensi annui sotto i 5.000 euro non risulta necessario effettuare la comunicazione, sempre che sia possibile sapere anticipatamente l’entità del compenso.

Ai sensi dell’art. 28 comma 4 del decreto di riforma, nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000 non vi sarà obbligo di emissione del prospetto paga. Attenzione però che il lavoratore dovrà comunque essere iscritto al LUL, iscrizione che potrà avvenire in un’unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno in cui la prestazione si è svolta. Rimane il dubbio che senza un prospetto paga diventa complicato effettuare i corretti calcoli per l’imposizione contributiva sopra i 5.000 euro, il relativo versamento e la comunicazione all’INPS.

Per le disposizioni tecniche e i protocolli informatici, si dovrà attendere un decreto attuativo.

Per adeguarsi a questi nuovi obblighi le associazioni e società sportive avranno tempo fino al 31 ottobre 2023. Anche le denunce e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le co.co.co. di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, potranno essere effettuati entro il 31 ottobre 2023, senza sanzioni o interessi.

Dr Alessandro Raimondi

Consulente del Lavoro

 



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