L’indennità 200 euro prevista dal Decreto “Aiuti”

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio del decreto-legge n. 50/2022, sono stati definiti i beneficiari e le modalità di erogazione dell’indennità pensata dal Governo contro il caro vita.

Lavoratori Dipendenti (art. 31)

Il bonus di importo pari a 200 euro verrà erogato nella busta paga di luglio e anticipato dal datore di lavoro, il quale procederà al recupero del credito derivante mediante compensazione con le denunce contributive. Il messaggio INPS 13 giugno 2022, n. 2397 fornisce le istruzioni per il corretto recupero del bonus.

L’indennità spetta ai lavoratori dipendenti in forza al mese di luglio 2022, con esclusione dei lavoratori domestici (i quali ne hanno diritto secondo le modalità previste dall’art 32), se rientrano nei requisiti previsti dell’art. 31 comma 1:

“[…] ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro.”

I requisiti sono quindi quelli relativi alla decontribuzione di 0,8 punti percentuali prevista a favore dei lavoratori dipendenti con determinati requisiti reddituali per l’anno 2022, dalla legge di Bilancio:

“[…] per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi […] a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.”

Dal tenore letterale della norma sorge il dubbio se per il diritto all’indennità sia necessario aver effettivamente beneficiato dell’esonero contributivo per almeno una mensilità, oppure se sia sufficiente averne semplicemente diritto, a prescindere dell’effettiva applicazione.

Dal punto di vista operativo è previsto che si proceda automaticamente con l’erogazione dell’indennità, se non fosse che tale “automaticità” è subordinata ad una preventiva dichiarazione del dipendente di spettanza dell’indennità.

Infine, l’indennità non viene riproporzionata per i lavoratori part-time (spetta quindi intera).

Breve excursus sugli altri soggetti beneficiari (art. 32)

L’indennità spetta nella stessa misura anche per i seguenti soggetti:

Pensionati: l’indennità verrà erogata automaticamente dall’ente previdenziale, per i soggetti che         soddisfano i seguenti requisiti:

  • titolare di pensione o assegno sociale presso una qualsiasi forma di previdenza obbligatoria con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
  • reddito imponibile IRPEF 2021 inferiore a 35.000,00.

Lavoratori domestici: non è prevista l’erogazione automatica e dovrà essere fatta apposita domanda. L’unico requisito è avere almeno un rapporto di lavoro domestico in corso alla data del 18 maggio 2022.

Percettori disoccupazione: l’indennità verrà riconosciuta direttamente dall’INPS ai percettori di NASpI e DIS-COLL per il mese di giugno 2022 nonché a coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 e ai titolari del reddito di cittadinanza.

Collaboratori Coordinati e Continuativi: l’indennità spetta previa domanda all’INPS:

  • il contratto deve essere attivo alla data del 18 maggio 2022;
  • iscrizione alla Gestione Separata INPS;
  • non essere iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;
  • reddito imponibile IRPEF 2021 inferiore a 35.000,00.

Disposizioni comuni

Il decreto prevede che l’indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF. Le prestazioni dell’articolo 32 non sono compatibili con quelle dell’articolo 31, non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta (anche se si hanno più rapporti di lavoro è possibile percepire un solo bonus).

Dr Alessandro Raimondi

Consulente del Lavoro



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