Decreto “Green pass” sul luogo di lavoro

Con il decreto-legge 127/2021 viene esteso l’obbligo di possedere la certificazione verde COVID-19 (cd. Green pass), a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, a tutti i lavoratori per poter accedere ai luoghi di lavoro, pubblici e privati.

Le violazioni fanno scattare sanzioni a carico dei datori di lavoro che omettano i controlli prescritti ma anche in capo ai lavoratori che dovessero violare le prescrizioni datoriali.

Il Green pass nel settore privato

Il decreto prevede quindi due obblighi complementari:

  1. l’obbligo dei lavoratori – e per estensione esplicita rientrano tutti quei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni – di possedere e su richiesta esibire la certificazione verde COVID-19 ai fini dell’accesso ai luoghi in cui viene svolta l’attività lavorativa;
  2. l’obbligo del datore di lavoro di verificare il possesso di tale requisito.

Sono ovviamente esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

I datori di lavoro devono definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative con cui prevedono di verificare il possesso del certificato da parte dei lavoratori che accedono al luogo di lavoro, individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di possesso ed esibizione.

Ai sensi del comma 4 art. 3 del decreto legge viene richiesto che il controllo venga effettuato preferibilmente all’accesso dei lavoratori – con l’uso della formula vaga “ove possibile” – ma non esiste un obbligo in tal senso. Le verifiche possono anche essere a campione.

Anche se non c’è l’obbligo il controllo all’ingresso rimane la misura da prediligere. Qualora, infatti, un lavoratore dovesse risultare positivo al Covid-19, sarà più semplice per l’azienda provare agli enti preposti la propria estraneità al momento del contagio e il rispetto degli obblighi di controllo.

Privacy

A seguito delle pronunce del garante della privacy non è possibile conservare una copia del Green pass dei dipendenti né salvare le date di scadenza in un qualsiasi database anche perché persino il certificato di un vaccinato potrebbe decadere, a seguito di raro caso di malattia. Quindi l’incaricato alla verifica del Green pass (sia questa effettuata con un sistema di rilevamento presenze aggiornato o con l’App ministeriale) non potrà fare altro che verificare la validità del Green pass senza chiedere per quale motivo si è ottenuto (vaccinazione, tampone, guarigione) e dovrà possedere adeguata autorizzazione al trattamento dei dati.

Sanzioni disciplinari

Nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 (o qualora risultino privi della certificazione al momento del controllo) non potranno accedere al luogo di lavoro e saranno considerati assenti ingiustificati, fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. L’assenza ingiustificata non provocherà in ogni caso conseguenze disciplinari e il lavoratore avrà sempre diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può̀ assumere un lavoratore in sostituzione e sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, sempre non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Sanzioni della pubblica autorità

La violazione degli obblighi di controllo dell’accesso, e comunque la mancata adozione delle misure organizzative nel termine previsto del 15 ottobre 2021, è punita ai sensi dell’art. 4, commi 1, 3, 5 e 9 del D.L. n. 19/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020, che prevede sanzioni da un minimo di 400 ad un massimo di 1.000 euro.

Al lavoratore che accede senza Green pass ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti, la sanzione è stabilita da 600 a 1.550 euro.

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, al quale sono trasmessi gli atti relativi alla violazione dai soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni.

Dr Alessandro Raimondi

Consulente del Lavoro

 



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