Decreto “Agosto” ulteriori disposizioni sugli strumenti di integrazione salariale

Il cd Decreto Agosto (D.L. 14 agosto 2020, n. 104) ha modificato ulteriormente la disciplina sugli ammortizzatori sociali “Covid-19”.

I precedenti Decreti (“Cura Italia” e “Rilancio”) avevano introdotto per i vari strumenti di integrazione salariale presenti nel nostro ordinamento (CIG, FIS, CIGD, FIS bilaterale) la possibilità di fruire senza contributi aggiuntivi, né di particolari condizioni, delle seguenti settimane:

  • Cura Italia: 9 settimane;
  • Rilancio e modifiche succ.: 5 + 4 settimane;

per un totale di 18 settimane.

Il nuovo Decreto introduce altre 18 settimane divise in 2 tranche:

  • 9 settimane senza contributo aggiuntivi;
  • 9 settimane “gratuite” qualora si rispettino alcuni parametri di calo del fatturato altrimenti è previsto il versamento di un contributo;

da utilizzare nel periodo dal 13 luglio al 31 dicembre 2020.

Ma in realtà le prime 9 settimane includono le settimane già previste dal decreto “Rilancio”. Quindi il periodo già richiesto e goduto dopo il 12 luglio riduce conseguentemente la disponibilità della prima tranche. Ad esempio se il datore ha richiesto precedentemente un periodo di sospensione/riduzione dal 01/06/2020 al 01/08/2020, ai sensi del DL “Rilancio”, le settimane a disposizione diminuiscono da 9 a 6.

Per quanto riguarda la seconda tranche per le aziende che hanno subito un calo del fatturato nel primo semestre 2020 superiore al 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente non è dovuto alcun contributo. Viceversa per le aziende che hanno subito una riduzione di fatturato inferiore è stabilito un contributo addizionale del 9%, da calcolare sulla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Il contributo addizionale è elevato al 18% per i datori di lavoro che nel confronto dei due semestri non hanno subito alcuna riduzione di fatturato rendendolo di fatto molto poco conveniente. Il calo di fatturato dev’essere autocertificato al momento della richiesta della domanda di concessione.

Tutte le 18 settimane devono essere utilizzate entro il 31/12/2020.

Dr Alessandro Raimondi
Consulente del Lavoro



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