Decreto “Cura Italia” Strumenti a Sostegno dei Genitori Lavoratori

Il DL 18/2020 ha introdotto uno specifico congedo ai genitori in difficoltà per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e scolastici di ogni ordine e grado.

 

CONGEDI COVID-19

I genitori lavoratori dipendenti, del settore privato, con figli, nel proprio nucleo familiare, di età non superiore a 12 anni, a decorrere dal 5 marzo e fino alla fine del periodo di sospensione delle attività scolastiche, possono richiedere uno specifico congedo dal lavoro.

Per il periodo di astensione è riconosciuta un’indennità giornaliera, a carico dell’INPS, pari al 50% della Retribuzione Media Giornaliera (RMG) e può essere utilizzato alternativamente da entrambi i genitori per complessivi 15 giorni.

Il congedo spetta anche al lavoratore iscritto in via esclusiva alla gestione separata INPS (ad esempio co.co.co. e lavoratori autonomi) la cui indennità giornaliera sarà pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

Le disposizioni si applicano anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori. Il limite di età non opera in caso di figli in stato di grave infermità di cui alla legge 104/1992.

Il congedo non spetta se nel nucleo familiare uno dei due genitori è disoccupato o inoccupato o usufruisce di strumenti di sostegno al reddito (NASpI, CIG, FIS, Mobilità) in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.

Per poter usufruire dei permessi COVID-19 i lavoratori dipendenti con figli fino ai 12 anni devono presentare prima di tutto domanda telematica all’INPS utilizzando la procedura già a disposizione per la domanda di congedo parentale. La stessa procedura è valida per i lavoratori parasubordinati con figli minori fino ad anni 3 e per i lavoratori autonomi con figli minori di 1 anno.

Per i lavoratori dipendenti con figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, per i lavoratori parasubordinati con figli maggiori di anni 3 e per i lavoratori autonomi con figli maggiori di anni 1 l’INPS comunica che possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti informatici necessari.

 

CONGEDI PARENTALI DOPO IL DL 18/2020

Il D.lgs. 151/2001 prevede il diritto a richiedere un congedo parentale per i figli naturali nei loro primi 12 anni di vita (art. 32). La madre e il padre hanno diritto a fruire, anche contemporaneamente, di un periodo massimo di 6 mesi ciascuno elevabili a 7 mesi per il padre qualora si astenga dal lavoro per almeno 3 mesi. Il complessivo usufruito non può superare i 10 mesi ovvero gli 11 mesi se il padre usufruisce di 7 mesi di congedo. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro per conto dell’INPS ed è normalmente pari al 30% della RMG. L’art. 23 comma 2 del Decreto Legge converte questi congedi in quelli “COVID-19”, innalzando così l’indennità prevista al 50% della retribuzione, per il periodo di validità di questi ultimi.

I genitori che hanno già fatto richiesta e che alla data del 5 marzo hanno già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario” non devono presentare una nuova domanda ma quest’ultimi saranno convertiti d’ufficio dall’ente previdenziale.

 

CONGEDI COVID-19 SENZA INDENNITA’

I lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età superiore ai 12 ma fino ai 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per lo stesso periodo e per la stessa misura dei permessi COVID-19 (cioè per il periodo di sospensione dei servizi scolastici/educativi e per un massimo complessivo di 15 giorni per entrambi i genitori) ma senza corresponsione di indennità.

Il congedo non spetta se nel nucleo familiare uno dei due genitori è disoccupato o inoccupato o usufruisce di strumenti di sostegno al reddito (NASpI, CIG, FIS, Mobilità) in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.

In questo caso non c’è bisogno di presentare nessuna domanda all’INPS basterà inoltrare domanda al proprio datore di lavoro, autocertificando di avere i diritti per usufruirne.

 

ALTERNATIVA AI CONGEDI COVID-19

In alternativa all’utilizzo dei Congedi Covid-19 retribuiti è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro.

Entro la prima settimana di aprile a seguito dell’implementazione informatica in corso, l’INPS rende noto che sarà possibile presentare la domanda attraverso il servizio telematico “Bonus servizi di baby-sitting”.

 

ULTERIORI MISURE: ESTENSIONE DEI PERMESSI 104/92

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. Il beneficio è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

Quindi per il mese di Marzo e Aprile i giorni di 104 usufruibili salgono a 18 (3 + 3 + 12).

 

Dr Alessandro Raimondi
Consulente del Lavoro



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