DL 18/2020 Sospensione dei Versamenti

In data 13/03/2020 il MEF (Ministero Economia e Finanza) con comunicato stampa avvisava che “i termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti con una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri, relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell’epidemia di Covid-19. Il decreto legge introdurrà anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite IVA colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria”. Il Decreto Legge in questione è il cd “Cura Italia” pubblicato in gazzetta il 17/03/2020 che contiene le sospensioni dei versamenti anticipate a mezzo stampa.

La sospensione opera per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi percepiti nell’anno fiscale 2019 inferiori ai 2 milioni di euro e riguarda i seguenti versamenti dovuti alla Pubblica Amministrazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020:

  • relativi alle ritenute alla fonte (artt. 23 e 24 dpr 600/1973) comprese le addizionali regionali e comunali;
  • relativi all’IVA (annuale e mensile);
  • relativi ai contributi previdenziali e assistenziali;
  • relativi ai premi assicurativi.

È importante sottolineare che gli importi non sono cancellati ma è la scadenza che viene differita al 31/05/2020 giorno in cui i versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione, senza sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. È quindi da tenere in considerazione che gli importi possono essere versati comunque prima del 31/05/2020 e che in caso di versamento già effettuato non è previsto il rimborso.

Per quanto riguarda i datori di lavoro, particolarmente interessati dalla possibilità di versare successivamente i contributi previdenziali e assistenziali (quindi per la generalità sostanzialmente i contributi INPS) si deve poi sottolineare che secondo quanto comunicato dalla circolare INPS 37/2020 (precedente al DL 18/2020) i contributi a carico del dipendente che sono stati trattenuti devono essere versati alle ordinarie scadenze.

Il requisito sui ricavi/compensi non opera per il versamento dell’IVA se la sede legale o operativa è situata nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza mentre non opera relativamente a tutti i versamenti per i soggetti del Settore Turistico/Alberghiero nonché per gli ulteriori settori indicati con codice Ateco sul Decreto stesso. Per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, il versamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Per i soggetti dei comuni dell’ex zona rossa rimangono invariate le disposizioni DPCM 1° Marzo 2020 salvo la possibilità di pagare il dovuto in un’unica soluzione entro il 31 maggio o in 5 rate a partire dal mese di maggio.

Per gli altri soggetti con ricavi o compensi percepiti nell’anno fiscale precedente superiori ai 2 milioni di euro la scadenza del versamento viene semplicemente traslata dal 16 al 20 marzo 2020.

Sono inoltre sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
  • atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
  • ingiunzioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali;
  • atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi L 160/2019.

Anche in questo caso i pagamenti sono comunque dovuti e dovranno essere versati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Infine si ricorda che essendo un Decreto Legge dev’essere convertito in Legge entro 60 giorni dal Parlamento, anche con modificazioni.

Dr Alessandro Raimondi
Consulente del Lavoro



Lascia un commento