Il “Ticket Licenziamento”

Quando il datore di lavoro è intenzionato a licenziare un lavoratore un costo che dovrebbe tenere in considerazione oltre alle spettanze di fine rapporto e al possibile contenzioso è il contributo da versare all’INPS cd “Ticket Licenziamento”.

Con l’introduzione tramite la legge 92/2012 del nuovo sussidio di disoccupazione ASpI, diventato in seguito l’attuale NASpI, per finanziare questo strumento il legislatore ha introdotto un nuovo contributo che il datore di lavoro deve versare in caso di interruzione del rapporto a tempo indeterminato dalla quale scaturisca il diritto per l’ex dipendente di percepire il sussidio.

AMBITO DI APPLICAZIONE PER I DATORI PRIVATI

Il contributo è dovuto in caso di:

  • licenziamento per giusta causa, giustificato motivo oggettivo e soggettivo di lavoratori a tempo indeterminato;
  • risoluzione consensuale a seguito di conciliazione preventiva obbligatoria per GMO presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (solo per aziende con requisito dimensionale articolo 18 Legge 300/70);
  • risoluzione per accettazione dell’offerta di conciliazione facoltativa a “tutele crescenti” ex art.6, co. 1, del D.lgs. 23/2015 per i lavoratori a tempo indeterminato assunti o trasformati dal 7 marzo 2015;
  • dimissioni per giusta causa. Ricordiamo che queste sono valide solo per motivi ben specifici quali ad esempio inadempienze gravi del datore di lavoro come mancata erogazione dello stipendio o mancato versamento dei contributi, mobbing, comportamenti discriminatori, molestie sessuali, declassamento del lavoratore a mansioni inferiori;
  • dimissioni rassegnate da una lavoratrice madre nel periodo che va dall’inizio della gravidanza fino al primo anno di vita del bambino.

Il contributo non è dovuto in caso di:

  • scadenza del rapporto a tempo determinato;
  • dimissioni volontarie;
  • decesso del lavoratore;
  • risoluzione consensuale;
  • rapporti di lavoro domestici;
  • licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL;
  • interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere;
  • accordi sindacali nell’ambito di procedure di riduzione di personale o di licenziamento collettivo, ovvero dei processi di riduzione del personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria (cd. “tutela dei lavoratori anziani”);
  • interruzione del rapporto con operai agricoli;
  • interruzione del rapporto con lavoratori extracomunitari stagionali.

IMPORTO

La legge di bilancio 2018 ha introdotto modiche alla disciplina del ticket, introducendo un contributo più alto dovuto nei casi di licenziamenti effettuati nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo a decorrere dal 1° gennaio 2018 per ciascuna risoluzione effettuata nell’ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento della CIGS. Pertanto l’importo da versare è così determinato:

  • Licenziamenti individuali: 41% del massimale mensile di NASpI per ogni per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (per l’anno 2018, il contributo sarà pari a 495,34 euro, fino ad un massimo 1.486,02).
  • Licenziamenti collettivi: 82% del massimale mensile di NASpI per ogni per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (per l’anno 2018, il contributo sarà pari a 990,68 euro, fino ad un massimo 2.972,04) per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di tenuto alla contribuzione per il finanziamento della CIGS. In caso di licenziamento collettivo attuato senza accordo sindacale, il contributo è aumentato di tre volte (per l’anno 2018, il contributo sarà pari a 2972,04 euro, fino ad un massimo 8.916,12).

TERMINI PER IL VERSAMENTO

Entro e non oltre il termine di versamento della denuncia Uniemens successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro.

Dr Alessandro Raimondi
Consulente del Lavoro

 



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