Le prestazioni del Fondo di Integrazione Salariale

Le riforme sugli ammortizzatori sociali hanno introdotto, nell’ottica di sostituzione della Cassa Integrazione in deroga, l’istituzione di fondi appositi per coprire quei settori in cui la CIGO e la CIGS non operano:

  • Fondo di Solidarietà Bilaterale: istituiti per accordo collettivo.
  • Fondo di Integrazione Salariale: in carenza di iniziativa delle parti sociali opera in tutti quei settori ove non sono stati istituiti fondi di solidarietà bilaterale ed eroga due assegni, ordinario e di solidarietà.

Operando questi fondi in via residuale, ricordiamo velocemente in quali settori operano le Casse Integrazioni:

  • CIGO: aziende industriali ed edili in genere che attuano una riduzione dell’orario di lavoro dovuto a situazioni temporanee di mercato o a eventi transitori comunque non imputabili all’impresa o ai dipendenti (incluse le intemperie stagionali);
  • CIGS: aziende industriali ed edili in genere, imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, di servizi di pulizia, imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli, imprese di vigilanza, imprese artigiane in possesso del requisito dimensionale di almeno 15 dipendenti che riducono o sospendono l’attività lavorativa per attuare specifici piani di ristrutturazioni aziendali. Rientrano nell’applicazione anche le imprese commerciali e di logistica, agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici con almeno 50 dipendenti, imprese operanti nel trasporto aereo e nel sistema aeroportuale nonché i partiti politici a prescindere dal numero di dipendenti.

Attualmente sono stati istituiti i seguenti fondi di solidarietà bilaterale, ognuno dei quali opera secondo propri criteri:

  • imprese assicuratrici e società di assistenza;
  • Poste Italiane e società del Gruppo Poste italiane;
  • Gruppo Ferrovie dello Stato;
  • credito e credito cooperativo;
  • servizi riscossione dei tributi erariali;
  • marittimo;
  • trasporto pubblico;
  • Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani.

Assegno Ordinario

L’assegno ordinario è rivolto alle aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro. La prestazione ha una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile.

L’assegno può essere richiesto per le seguenti causali:

  1. riorganizzazione aziendale: il datore di lavoro si trova nella necessità di porre interventi volti a fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva nell’ambito di un programma finalizzato in ogni caso a ridurre al minimo l’impatto occupazionale;
  2. crisi aziendale: il datore di lavoro si trova in stato di crisi ma con continuità dell’attività. Lo stato di crisi viene individuato attraverso indicatori economico finanziari (fatturato, risultato operativo, indebitamento, risultato d’impresa) e occupazionali dai quali emerga un andamento negativo nel biennio precedente. Il datore è inoltre tenuto a presentare un piano di risanamento dalla quale emerga la garanzia della continuità dell’attività e la salvaguardia, seppur parziale, dell’occupazione;
  3. crisi aziendale per evento improvviso e imprevisto: in questo caso il datore si trova in stato di crisi in virtù di un evento imprevisto e autonomo rispetto la gestione aziendale. Il datore di lavoro per poter accedere allo strumento deve descrivere l’imprevedibilità, la rapidità e l’estraneità dell’evento negativo, oltre che a presentare un piano di risanamento come per la causale della crisi aziendale.

L’istituto non opera nel caso di cessazione anche parziale dell’attività

L’INPS specifica che per l’assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di CIGO, e pertanto ai fini dell’accesso a tale strumento è necessario rispettare gli obblighi di informazione e consultazione sindacale.

Assegno di solidarietà

L’assegno di solidarietà è rivolto alle aziende che occupano mediamente più di 5 dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente l’inizio della riduzione o della sospensione dell’attività lavorativa. La prestazione è concessa sulla base di un accordo collettivo la cui finalità è mantenere, per quanto possibile, il livello occupazione. La prestazione ha una durata massima di 12 mesi in un biennio mobile.

L’istituto opera quindi qualora il datore di lavoro sottoscriva contratti collettivi aziendali al fine di evitare licenziamenti collettivi o licenziamenti plurimi individuali. Non sono considerati validi gli accordi stipulati per evitare un solo licenziamento.

Per contratti collettivi aziendali si intendono i contratti stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Prestazione spettante e durata

I lavoratori a cui spettano gli assegni devono avere, alla data di presentazione della domanda, un’anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro. La misura della prestazione, sia per l’assegno di solidarietà che per l’assegno ordinario, è fissata nell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. Il Fondo non eroga, in quanto non previsto dal decreto istitutivo del Fondo stesso, l’assegno al nucleo familiare. Il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo d’integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

Per ciascuna unità produttiva i trattamenti di assegno ordinario e di assegno di solidarietà non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. Ai fini della durata massima complessiva, la durata dell’assegno di solidarietà, entro il limite di 24 mesi nel biennio mobile, viene computato a metà. Oltre tale limite la durata dei trattamenti viene computata per intero. A titolo di esempio sarà possibile avere le seguenti durate massime:

  • 36 mesi di assegno di solidarietà;
  • 24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno ordinario + 6 mesi di assegno ordinario;
  • 24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno ordinario + 6 mesi di assegno di solidarietà.

Dr Alessandro Raimondi
Consulente del Lavoro



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