Chiarimenti sull’obbligo dell’uso della piattaforma AdE per il pagamento degli F24

Il D.l. 50/2017 ha introdotto l’obbligo per i titolari di partita IVA, a partire dal 1° giugno, dell’utilizzo del canale Entratel/Fisconline nel caso in cui il modello F24 presentato contenga una compensazione tra uno o più debiti e uno o più crediti.  In questo caso quindi non sarà più utilizzabile il circuito interbancario Cbi, neppure nella modalità home banking.

Per quanto riguarda l’individuazione dei tributi a credito utilizzati sul modello F24 che fanno scattare l’obbligo di utilizzo della piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, la norma stabilisce in modo generale le categorie, e precisa che l’obbligo riguarda l’utilizzo di «credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi».

La formulazione ha posto dei dubbi su due punti fondamentali per i sostituti di imposta:

  1. se tra le compensazioni previste nel DL 50/2017 rientri il “Bonus-Renzi” (art. 1 del DL 66/2014) erogato dal datore di lavoro ai propri dipendenti e che viene esposto nella colonna “importi a credito compensati” con il codice 1655;
  2. analogamente se rientra nella normativa la compensazione dei rimborsi da assistenza fiscale erogati dal sostituto d’imposta per conto dell’amministrazione finanziaria (liquidazione 730).

Su questi punti è intervenuta Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro che durante la XV° edizione del “Forum Lavoro-Fiscale” ha chiesto chiarimenti ai rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, i quali hanno confermato l’esclusione dall’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia per il bonus Renzi e per i crediti rimborsati ai dipendenti per liquidazione 730, in quanto non si tratta di imposte ma di qualcosa che è stato già anticipato al contribuente da parte del sostituto d’imposta e che gli viene semplicemente restituito.

Quindi in questi casi l’obbligo di passare attraverso i servizi telematici non sussiste.

Dr Alessandro Raimondi
Consulente del Lavoro



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