UNITÀ PRODUTTIVA: DEFINIZIONE E ADEMPIMENTI IN SEGUITO ALLE NUOVE DISPOSIZIONI INPS

Premessa

La definizione di unità produttiva nel panorama legislativo italiano ha, storicamente, determinato un grande dibattito dottrinale e giurisprudenziale, alimentato dalle plurime nozioni correlate ai diversi istituti giudici. In effetti il concetto di “unità produttiva” trova risalto, a titolo esemplificativo, nell’ambito dell’applicabilità della tutela reale, nella nomina delle RSA o nelle previsioni connesse alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Si noti come dal punto di vista normativo, il Legislatore abbia utilizzato il termine “unità produttiva” in numerosi articoli dello Statuto dei Lavoratori, ma solo nell’articolo 35 ne ha dato una definizione concreta, indicando, con tale concetto, ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo. L’attenzione in questo caso è stata posta quindi sull’aspetto dell’autonomia in senso lato.
La giurisprudenza ne ha dato una definizione un po’ più dettagliata. Stabilito che l’autonomia è il fulcro di ogni unità produttiva, tale può considerarsi quella struttura aziendale che, tanto sul piano economico, quanto sul quello tecnico funzionale, risulta idonea a realizzare in tutto o in parte l’attività di produzione di beni o servizi dell’impresa. Sebbene quindi l’autonomia sia una caratteristica imprescindibile, non ogni articolazione autonoma può considerarsi anche unità produttiva, ma solo quella struttura in grado di espletare tutte quelle attività costituenti l’oggetto sociale e quindi dotata, oltreché genericamente di autonomia, anche di tutti gli indispensabili strumenti sufficienti allo svolgimento della funzione produttiva dell’impresa, pertanto può considerarsi tale ogni vasta realtà aziendale composta anche da organismi minori e caratterizzata da condizioni imprenditoriali di indipendenza.
Si esclude invece la configurabilità di unità produttiva in relazione alle articolazioni aziendali che, pur dotate di autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie (vedasi cassazione 15211 del 22 luglio 2016).
Tale “versatilità” dell’istituto giuridico in trattazione si arricchisce, per la prima volta, di una definizione amministrativa assunta recentemente dall’INPS, quale presupposto strettamente connesso alla concessione degli ammortizzatori sociali. Chiaramente l’ente, non prima di impartire diktat a mezzo di propria circolare n° 9/2017, affida alle imprese l’arduo compito, dal mese di marzo 2017, di osservare la loro struttura aziendale e definire autonomamente se al suo interno vi sia o meno la presenza di unità produttive.
La definizione che ne dà l’Inps prende le mosse dal decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 dove il suo significato diventa di rilevante importanza ai fini della presenza o meno di requisiti validi per procedere alle istanze di cassa integrazione.
L’istituto, pur mantenendo una certa concretezza nella definizione, individuando le unità produttive fondamentalmente come un luogo fisico assimilabile alla definizione del legislatore, conferma l’autonomia finanziaria e tecnico funzionale che il plesso aziendale deve possedere per essere considerato legittimamente tale.

Unità operativa e unità produttiva                                  

Analizzando le recenti circolari Inps in materia si può agevolmente distinguere il concetto di unità operativa da quello di unità produttiva.
Per unità operativa si intende il luogo dove viene svolta stabilmente l’attività lavorativa di uno o più dipendenti.
Pertanto le caratteristiche che determinano il concetto di unità operativa sono di facile individuazione: lavoro subordinato e stabile attività lavorativa.
A titolo di esempio la sede legale di un’azienda può essere considerata unità operativa in presenza di personale dipendente che svolge attività lavorativa in modo continuativo, al contrario non sarebbe corretto considerarla tale se la stessa fosse stata istituita presso lo studio del professionista a fini puramente anagrafici, perché verrebbero a mancare i due elementi imprescindibili: personale dipendente e stabile attività lavorativa.

Il concetto di unità produttiva invece si apre ad una nozione decisamente più teorica.

Per unità produttiva si intende quel plesso organizzativo che rispetto all’azienda abbia un’organizzazione autonoma in termini di:

  • risorse in essa operanti, deve avere delle maestranze ivi adibite in modo continuativo;
  • realizzazione dell’intero ciclo produttivo o una fase di esso;
  • autonomia finanziaria oppure tecnico funzionale tali da permettere, in condizioni di indipendenza, le scelte organizzative più idonee alle caratteristiche funzionali e produttive dell’unità stessa.

Concretamente le unità produttive si possono identificare comunemente nella sede legale, in stabilimenti, filiali, laboratori distaccati e perfino in cantieri temporanei, tenuto conto, in quest’ultimo caso delle indicazioni di durata temporale prevista dall’Inps.
Tuttavia ai fini della corretta tracciabilità nell’uniemens di tutte queste articolazioni è necessaria la presenza delle tre caratteristiche indicate e non solo la sussistenza fisica di un luogo in cui si svolge genericamente attività di lavoro.
Laddove mancasse infatti la richiesta autonomia l’attività svolta in un determinato plesso aziendale dovrebbe essere inclusa nell’unità produttiva censita nella sede principale. Nella prassi amministrava infatti, ogni sede di lavoro è contraddistinta con un sistema di numerazione progressivo gestito attraverso la procedura di iscrizione e variazione azienda, sulla base del quale con il valore “0” viene codificata la sede di lavoro principale, non necessariamente coincidente con la sede legale, e con i valori crescenti a partire da “1” le ulteriori sedi di lavoro diverse dalla sede principale e dalle precedenti. Nel caso di un’azienda con unica sede di lavoro il codice dell’unità operativa e dell’unità produttiva dovrebbero essere tracciati con ‘’0’’.
Al contrario nel caso di un’azienda con una sede principale di lavoro e un’unità operativa che non costituisce anche unità produttiva la sede principale di lavoro dovrebbe essere codificata con ‘’0’’ sia come unità operativa che come unità produttiva, mentre la sede secondaria dovrebbe essere codificata con ‘’1’’ come unità operativa ma con ‘’0’’ come unità produttiva, data la mancanza delle caratteristiche richieste per essere considerata anche unità produttiva. Pensiamo a quelle articolazioni aziendali la cui attività sia meramente strumentale o ausiliaria rispetto al ciclo produttivo aziendale.

Adempimenti

Sotto il profilo pratico le imprese sono chiamate ad effettuare un accertamento puntuale e dettagliato in merito alla propria struttura aziendale alla luce delle disposizioni Inps in materia.
A dire il vero l’attività che gli operatori del settore si troveranno a svolgere sarà una verifica di quanto l’Inps ha già censito.
È infatti l’Istituto, che all’inizio del 2017, ha provveduto ad identificare tutte le unità operative anche come unità produttive. In buona sostanza il codice identificativo assegnato dall’Inps in fase di apertura di una nuova unità operativa, al momento, identifica anche l’unità produttiva. La ragione di tale scelta ha avuto finalità di semplificazione proprio nei confronti delle imprese, con la possibilità per le stesse di rivedere, alla luce del proprio assetto organizzativo, la correttezza del risultato della predetta operazione e, nel caso, apportare le modifiche necessarie, quali la cessazione di unità produttive non identificabili come tali, oppure di unità operative che non presentino i requisiti amministrativi richiesti. Le operazioni da fare sono sostanzialmente di due tipi: verificare all’interno dell’anagrafica azienda Inps se tutte le sedi operative sono state correttamente tracciate e in seconda battuta associare lo stesso codice ID, all’interno dell’uniemens nello spazio riservato all’unità produttiva, anche per tutte quelle articolazioni aziendali, che per le loro caratteristiche, si possano considerare ragionevolmente unità produttive.

Conclusioni

In ultimo una riflessione: anche se le unità produttive di fatto devono essere necessariamente ricondotte ad un luogo fisico assimilabile ad una sede legale piuttosto che ad uno stabilimento o ad un laboratorio distaccato, anche perché di fatto in fase di apertura delle stesse ci viene richiesto di indicare un indirizzo di riferimento, tuttavia, riflettendo sulle caratteristiche che la normativa ritiene essere necessarie per la loro sussistenza, sarebbe possibile considerare un’unità produttiva anche  il reparto cucina all’interno di un ristorante, oppure il reparto pescheria all’interno di un supermercato. Nelle due ipotesi citate infatti sussistono una serie di caratteristiche specifiche: le singole articolazioni lavorano in totale autonomia rispetto all’intero complesso aziendale, l’attività svolta è una fase del ciclo produttivo, dato che il prodotto ‘’grezzo’’ viene sottoposto ad una lavorazione a cura del personale funzionalmente assegnato, che svolge di fatto un’attività rientrante nello scopo dell’oggetto sociale, ed infine, dato il tipo di attività, le maestranze sono ivi adibite in via continuativa.
Pertanto come esposto in premessa l’attività di censimento è più complessa di quanto possa apparire a prima vista ed è influenzata, anche se in minima parte, dalla valutazione che le singole imprese faranno della propria compagine aziendale.

Clarissa Muratori
Payroll Specialist



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