Le visite mediche di controllo

Com’è noto ai sensi dello Statuto dei Lavoratori in caso di assenza per malattia del dipendente il datore di lavoro non può inviare al domicilio del lavoratore un medico da lui incaricato per verificarne lo stato di salute e l’idoneità al lavoro.

Durante la malattia, certificata dal SSN, la salute del lavoratore può essere verificata solo tramite la cd Visita Fiscale richiedendo l’uscita a pagamento del medico all’INPS attraverso i servizi online dell’Istituto.

I lavoratori privati sono tenuti a rimanere nel proprio domicilio per verificare il loro stato di salute (cd fasce di reperibilità) ai seguenti orari:

  • tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.

Ai sensi dell’art. 25 d.lgs. 151/2015 sono esclusi dall’obbligo di reperibilità:

  1. i lavoratori con patologie gravi che richiedono terapie salvavita (comprovata da idonea documentazione);
  2. stati patologici sottesi o connessi a situazioni di gravi invalidità (uguale o superiore al 67%).

Se il lavoratore risulta assente senza essere escluso dall’obbligo il medico inviato ne prende nota e rilascia in busta chiusa l’invito a effettuare una visita medica di controllo ambulatoriale. Bisogna sottolineare che, per «assenza alla visita fiscale», si intende non solo l’assenza ingiustificata dal domicilio indicato, ma anche i casi in cui il lavoratore, nonostante sia presente, renda per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile, impossibile o inattuabile la visita medica di controllo.

Qualora il dipendente dovesse allontanarsi durante la fascia di reperibilità obbligatoria per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti, ha l’obbligo di comunicare preventivamente l’assenza all’amministrazione e produrre come giustificativo l’attestazione rilasciata da struttura, pubblica o privata, che ha erogato la prestazione.

L’assenza a visita medica di controllo, se non giustificata, comporterà l’applicazione di sanzioni e quindi la non indennizzabilità delle giornate di malattia da parte dell’INPS nel seguente modo:

  1. per un massimo di 10 giorni di calendario, dall’inizio dell’evento, in caso di 1° assenza a visita di controllo non giustificata;
  2. per il 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia in caso di 2° assenza a visita di controllo non giustificata;
  3. per il 100% dell’indennità dalla data della 3° assenza a visita di controllo non giustificata;

il datore di lavoro dovrà procedere quindi al recupero delle somme già anticipate per conto dell’ente.

Dr Alessandro Raimondi
Consulente del Lavoro



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