La contestazione disciplinare

Ai sensi dell’art. 2104 del codice civile il lavoratore oltre a essere obbligato a realizzare la prestazione lavorativa con la diligenza richiesta nell’interesse aziendale deve osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro. Qualora il datore di lavoro ravvisi la non osservanza delle proprie disposizioni da parte del lavoratore ovvero il venir meno di altri obblighi quali la fedeltà e la diligenza, può esercitare il proprio potere disciplinare sul lavoratore.

Potere disciplinare del datore di lavoro: il potere disciplinare è previsto ai sensi dell’art. 2016 c.c. e attribuisce la facoltà di dar luogo a sanzioni disciplinari. Il potere disciplinare del datore di lavoro è limitato dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori:

  • la sanzione deve essere irrogata per una colpevole violazione dei doveri contrattuali imposti al lavoratore dal vincolo di subordinazione;
  • la sanzione deve essere proporzionale alla gravità dell’infrazione;
  • il datore può comminare un rimprovero verbale, una contestazione scritta, una multa non superiore a 4 ore della retribuzione base o una sospensione di durata non superiore a 10 giorni;
  • fermo restando la facoltà di licenziare per motivi disciplinari, i provvedimenti disciplinari non possono causare mutamenti definitivi del rapporto di lavoro;
  • le sanzioni disciplinari non possono essere applicate se il regolamento aziendale non viene portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti;
  • i contratti collettivi incorporano un codice disciplinare, contenente anche la sanzione corrispondente, al quale il datore si deve attenere;
  • il datore non può adottare alcun provvedimento senza aver comunicato preventivamente al lavoratore la contestazione e senza averlo sentito prima in sua difesa (il lavoratore può chiedere l’assistenza di un rappresentante sindacale);
  • le sanzioni non possono essere applicate prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione scritta.

La contestazione dev’essere comunicata immediatamente a seguito della violazione commessa. La mancanza della contestualità rende inefficace la contestazione, anche in presenza di violazione grave. Tuttavia una recente sentenza della Corte di Cassazione del 11 luglio 2016 ha stabilito che l’immediatezza della contestazione disciplinare di cui all’art.7 dello Statuto dei Lavoratori va intesa in un’accezione relativa, ossia tenendo conto delle ragioni oggettive che possono ritardare la percezione, la valutazione o il definitivo accertamento dei fatti contestati, soprattutto quando il comportamento del lavoratore consiste in una serie di fatti che costituiscono una condotta unitaria che deve essere valutata in maniera necessariamente omogenea.

Impugnabilità delle sanzioni: il lavoratore può opporsi alla sanzione proponendo la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso la DPL/DTL, o procedura analoga prevista dal CCNL.

Dr Alessandro Raimondi
Consulente del Lavoro



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