I nuovi incentivi all’assunzione dei disabili

La l. 151/2015 al fine di favorire l’assunzione delle persone che versano in condizioni di disabilità ha introdotto dei nuovi incentivi a favore dei datori di lavoro. L’INPS con la circolare n. 99 del 13 giugno 2016 ha fornito precisazioni normative ed indicazioni operative per il godimento dei nuovi strumenti.

Collocamento obbligatorio

Il collocamento obbligatorio è stato istituito dalla l. 68/99 a favore delle persone che presentano una condizione di disabilità e che quindi risultano essere deboli nel mercato del lavoro.  L’accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto ad accedere agli strumenti messi in campo dal legislatore è effettuata da un’apposita commissione medica secondo quanto disposto dalla legge 104/1992. I soggetti in possesso dei requisiti devono iscriversi nell’apposito elenco tenuto dagli uffici competenti. L’elenco è pubblico e serve per favorire l’incontro tra domanda e offerta.

Soggetti obbligati all’assunzione all’assunzione di persone disabili:

  • datori con 15 dipendenti: 1 disabile
  • datori tra 35 e 50 dipendenti: 2 disabili
  • datori con più di 50 dipendenti: 7% della forza lavoro

Nel momento in cui il datore raggiunge il requisito dimensionale deve, entro 60gg,  adempiere alla copertura della cd. quota di riserva. I centri per l’impiego possono proporre una rosa di candidature in base alle qualifiche concordate ma si mantiene la facoltà di scelta del datore all’interno della rosa. Qualora il datore non provveda nei termini gli uffici competenti provvederanno all’avviamento secondo l’ordine di graduatoria.

Prima dell’assunzione era previsto il rilascio del nulla osta da parte del centro per l’impiego ora sostituito con una comunicazione telematica all’INPS (dal momento dell’OK deve assumere entro 7 gg).

I nuovi incentivi

Possono usufruire dell’incentivo tutti i datori di lavoro che effettuino assunzioni di personale disabile a tempo indeterminato o trasformazione di contratti a tempo determinato a partire dal 1° gennaio 2016. L’incentivo spetta a condizione che l’assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. L’incentivo è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi a causa di:

  • dimissioni volontarie;
  • invalidità;
  • pensionamento per raggiunti limiti d’età;
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
  • licenziamento per giusta causa.

Inoltre non sarà possibile usufruire degli incentivi qualora:

  1. l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente;
  2. l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore;
  3. sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione sia finalizzata all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
  4. l’assunzione riguarda lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che presenta elementi di relazione con il datore di lavoro che assume (sostanziale coincidenza degli assetti proprietari / sussistenza di rapporti di controllo o collegamento).

A seconda del soggetto assunto gli incentivi variano in quantità e durata.

  1. per 36 mesi nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda per ogni lavoratore disabile assunto che presenta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% (o per particolari minorazioni presenti nel testo unico che disciplina le pensioni di guerra);
  2. per 36 mesi nella misura del 35% della retribuzione mensile lorda per ogni lavoratore disabile assunto che presenta una riduzione della capacità lavorativa tra il 67 e il 79% (o per particolari minorazioni presenti nel testo unico che disciplina le pensioni di guerra;
  3. per 60 mesi nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato per almeno 12 mesi con una disabilità intellettiva e psichica riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento.

Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto a titolo di lavoro subordinato o somministrato.

Gli incentivi sono erogati mediante conguaglio mensile sui flussi Uniemens. Nell’eventualità in cui sussistano sia i presupposti di applicazione dell’incentivo previsto per l’assunzione di disabili, sia i presupposti di applicazione di incentivi previsti da altre disposizioni sotto forma di riduzione contributiva, quest’ultimi sono cumulabili purché la misura complessiva degli incentivi non superi la misura del 100% dei costi salariali. Prima di poter godere degli incentivi è necessario presentare domanda telematica all’INPS per l’attribuzione dell’apposito codice di autorizzazione “2Y”.

Dr Alessandro Raimondi
Consulente del Lavoro



Lascia un commento