Il Contratto di lavoro intermittente

Il Contratto di lavoro intermittente, conosciuto anche come Contratto a Chiamata, è una tipologia di rapporto di lavoro subordinato con il quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per svolgere prestazioni di carattere discontinuo o intermittente. Il contratto di lavoro può essere stipulato a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato ed è obbligatoria la forma scritta ad substantiam.

N.B. anche se un lavoratore ha avuto un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione questo non pregiudica il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo L. 208/2015.

Modalità di svolgimento
Particolarità del contratto è che la prestazione di lavoro viene svolta quando il datore di lavoro “chiama”il lavoratore per svolgere l’attività. Il prestatore ha diritto a un preavviso di almeno un giorno lavorativo.  Nei periodi in cui non viene svolta  la  prestazione  il lavoratore intermittente non matura  alcun  trattamento  economico e normativo a meno che il lavoratore non abbia garantito la disponibilità di rispondere alla chiamata. Infatti il prestatore intermittente può legittimamente rifiutarsi alla chiamata a meno che non abbia garantito la stessa in cambio di un’indennità di disponibilità. In questo caso il rifiuto alla prestazione può essere giustificato motivo di risoluzione del contratto. L’indennità di disponibilità è stabilita dai contratti collettivi e non può comunque essere inferiore al 20% della retribuzione prevista dal CCNL.

Limiti all’utilizzo
Il contratto di lavoro intermittente è sottoscrivibile:

  • per le esigenze e per i periodi determinati individuati dalla contrattazione collettiva;
  • in assenza e in via sussidiaria nelle attività precisate dal Decreto Ministeriale del 23 ottobre 2004 il quale fa riferimento alle attività stagionali elencate dal R.D. 2657/1923.

Per quanto riguarda le attività stagionali indicate nel Regio Decreto del 1923 non devono essere considerate come un elenco tassativo ma “devono essere considerate come parametro di riferimento oggettivo per sopperire alla mancata individuazione da parte della contrattazione collettiva alla quale il decreto ha rinviato per l’individuazione delle esigenze a carattere discontinuo ed intermittente specifiche per ogni settore” (Circolare Ministero del Lavoro 4/2005).

Ove il contratto collettivo applicato non preveda l’applicazione di tale forma contrattuale e questa non possa essere ricondotta ad attività di tipo stagionale sarà sempre possibile utilizzare la forma contrattuale intermittente ma solo per l’assunzione di soggetti di età inferiore a 24 anni, oppure, di età superiore a 55 anni. Le prestazioni a chiamata si devono comunque concludere entro il compimento del 25esimo anno.

Eccezion fatta per i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari.

In ogni caso non può essere utilizzato:

  1. per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
  2. per i lavoratori che hanno in essere misure di sospensione o riduzione del lavoro o che hanno effettuato licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti;
  3. dai datori che non hanno effettuato la valutazione dei rischi.

Altre particolarità:

  • Il prestatore ha diritto alla retribuzione prevista dal contratto collettivo di lavoro per i lavoratori con le stesse mansioni, riproporzionata in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita.
  • Il lavoratore è conteggiato nella forza aziendale in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nel semestre.
  • Prima che il lavoratore a chiamata effettui la prestazione deve essere mandata comunicazione preventiva alla DTL/DPL (via PEC, via CLICLAVORO o SMS) indicando luogo e durata.

Dr Alessandro Raimondi
Consulente del Lavoro



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