Rinnovato l’accordo integrativo per i collaboratori dei call center

Come spiegato nell’Approfondimento Studio D&R n° 20160504 è possibile assumere lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche nel caso di prestazioni che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro se vengono soddisfatte una delle seguenti condizioni:

  1. la collaborazione è normata dal Contratto Collettivo applicato in ragione di particolari esigenze produttive organizzative del relativo settore (con specifica definizione del trattamento economico e normativo da applicare ai collaboratori);
  2. la collaborazione è prestata nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è
    necessaria l’iscrizione negli appositi albi;
  3. l’attività è prestata nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dei
  4. la prestazione di lavoro è resa a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Per quanto riguarda la condizione 1) il CCNL Telecomunicazioni  (firmato da Assotelecomunicazioni – Asstel – Assocontact) già nel 2013 aveva stipulato un accordo integrativo in cui si disciplinano le collaborazioni a progetto per il personale impiegato nell’outbound. Infatti la previsione del d.lgs. 81/2015 non è nuova: la riforma Fornero del 2012 dopo aver posto una stretta sull’utilizzo del lavoro parasubordinato aveva consentito l’utilizzo delle collaborazioni a progetto per le attività di vendita di beni e di servizi con modalità “outbound” nei call center purché fosse basato su un corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento.

In particolare l’accordo del 1° agosto 2013 ha previsto:

  1. l’applicazione dell’accordo ai lavoratori con contratto di collaborazione a progetto che svolgano attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center outbound, attività di recupero crediti telefonico outbound, attività di ricerca di mercato;
  2. che il livello retributivo orario di riferimento per i lavoratori parasubordinati è il minimo tabellare del 2° livello di inquadramento rapportato alle ore di effettiva prestazione.
  3. L’adeguamento retributivo è progressivo e previsto inizialmente come effettivo solo al 1° gennaio 2018;
  4. la costituzione di un ente bilaterale per specifiche tutele da fornire ai collaboratori a partire dal 1° gennaio 2014.

Un nuovo accordo siglato il 30 luglio 2015 ha stabilito la validità dell’accordo 2013 sulla nuova realtà normativa post Jobs Act e quindi la sua applicazione sulle nuove (!) co.co.co.

Il 28 giugno scorso è stato firmato un nuovo accordo che stabilisce:

  1. il differimento dell’aumento retributivo orario per i collaboratori. Per cui l’adeguamento al 100% del 2° livello sarà operativo dal 1° gennaio 2019 (80% dal 1° gennaio 2018 – 90% dal 1° gennaio 2019);
  2. a partire dal 1° gennaio 2017 l’istituzione di una nuova tutela sanitaria per i collaboratori e di un nuovo contributo pari a 7 euro mensili a carico del committente per ogni collaboratore con rapporto superiore a 30 gg (comprensive di proroghe o rinnovi) a sostituzione dei precedenti. Il collaboratore potrà optare per una forma più ampia di assistenza sanitaria integrativa con una contribuzione aggiuntiva mensile di ulteriori 6 euro a carico dell’azienda e 2 euro a carico del lavoratore parasubordinato;
  3. a partire dal 1° luglio 2016 le imprese dovranno accantonare una somma forfettaria pari a 7 euro mensili fino al 31 dicembre 2016 per ogni lavoratore parasubordinato con rapporto superiore a 30 gg (sempre comprensivi di proroghe o rinnovi) come contributo di avvio della copertura sanitaria.


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