- 6 Ottobre 2016
- Posted by: Kodo
- Categoria: Approfondimenti
Il lavoro domestico è un rapporto di lavoro subordinato la cui attività viene espletata presso l’abitazione del datore di lavoro, generalmente per il soddisfacimento dei bisogni personali o familiari di quest’ultimo. La specialità del rapporto si riviene nel fatto che la prestazione è svolta con vincolo di subordinazione nell’ambito di una comunità familiare o similare senza scopo di lucro.
Sono lavoratori domestici coloro che prestano un’attività lavorativa continuativa per le necessità della vita familiare del datore di lavoro come ad esempio colf, assistenti familiari o baby sitter, governanti, camerieri, cuochi ecc. Rientrano in questa categoria anche i lavoratori che prestano tali attività presso comunità religiose (conventi, seminari), presso caserme e comandi militari, nonché presso le comunità senza fini di lucro, come orfanotrofi e ricoveri per anziani, il cui fine è prevalentemente assistenziale.
L’assunzione potrà essere a tempo indeterminato o determinato e dovrà essere comunicata all’INPS entro le 24 ore del giorno precedente. L’obbligo non sussiste per esigenze solo temporanee di lavoro domestico. Il lavoratore domestico ha diritto ad avere la lettera di assunzione scritta.
Particolarità:
- Orario di lavoro: non si applica la disciplina generale dell’orario di lavoro. L’orario settimanale non può superare le 40 ore se non c’è convivenza, 54 ore in caso di convivenza.
- Ferie: spettano 26 gg indipendentemente dall’orario di lavoro. Il periodo di ferie dev’essere concordato con il datore di lavoro al momento dell’assunzione.
- Retribuzione: Il lavoratore domestico convivente ha diritto aitto e alloggio. La retribuzione è oraria o mensilizzata, il datore di lavoro deve rilasciare un prospetto paga che indichi tutte le somme che hanno contribuito alla retribuzione. All’interno del prospetto paga verranno detratti i contributi a carico del lavoratore. Spettano sia la gratifica natalizia che il TFR.
- Irpef: Il datore di lavoro domestico non è sostituto di imposta, pertanto non effettuerà le trattenute fiscali, rilascerà al lavoratore un certificato sostitutivo della C.U. (ex C.U.D.) in cui dichiarerà le somme erogate. Il lavoratore domestico dovrà pertanto in ogni caso fare la dichiarazione dei redditi, anche se percepisce solo i redditi da lavoro domestico.
- Contribuzione: Spetta al datore il versamento, anche della parte di competenza del lavoratore, trimestrale tramite MAV;
- NASpI: I lavoratori domestici possono accedere al trattamento di disoccupazione. Il requisito di 30 gg effettivamente lavorati viene per loro identificato con almeno 5 settimane di contributi versati nei 12 mesi precedenti.
- Licenziamenti: non opera la disciplina limitativa dei licenziamenti. La risoluzione del rapporto di lavoro può quindi essere ad nutum tranne nei seguenti casi:
1.licenziamento per motivo discriminatorio (nullo);
2.licenziamento durante la gravidanza e la maternità obbligatoria (divieto). Le dimissioni intervenute nello stesso periodo devono essere convalidate in DTL/DPL.