- 30 Maggio 2023
- Posted by: Alessandro Raimondi
- Categoria: Circolari
Il Congedo Parentale
Alla fine dei 5 mesi di congedo di maternità per la madre e dei 10 giorni di congedo obbligatorio per il padre, entrambi i genitori hanno la possibilità di usufruire del Congedo Parentale, meglio conosciuto, erroneamente, come maternità facoltativa.
Il congedo facoltativo, fruibile in alternativa dal padre o dalla madre, spetta per ogni figlio nei primi 12 anni di vita (o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento) per i seguenti periodi continuativi o frazionati:
- Presenza di entrambi i genitori: la somma dei periodi richiesti da entrambi i genitori non può superare i 10 mesi (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), periodo massimo fruibile dalla madre 6 mesi, periodo massimo fruibile dal padre 6 mesi elevabili a 7 se usufruisce di almeno 3 mesi di congedo.
- Presenza di un solo genitore: 11 mesi.
Il genitore che vuole avvalersi di un periodo di congedo parentale deve:
- comunicarlo, salvo casi di oggettiva impossibilità, al datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un preavviso di almeno 5 giorni, indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo richiesto;
- presentare, prima dell’inizio del congedo, la relativa domanda in via telematica all’INPS precisando il periodo di assenza.
Dal momento che il periodo di congedo è frazionabile, tale adempimento deve essere ripetuto ogni volta.
La Legge di Bilancio 2023
L’indennità, tutta a carico dell’INPS, è pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera per un periodo massimo di 9 mesi, sommando i periodi di entrambi i genitori. I restanti eventuali 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U. (reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria).
La Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 359) ha apportato delle modifiche elevando l’indennità per 1 mese all’80% della retribuzione. Il periodo di congedo è formato da 3 mesi non trasferibili all’altro genitore più 3 mesi trasferibili, per questo in caso di presenza di entrambi i genitori non è possibile usufruirne per ciascuno per più di 6 mesi (salvo il caso in cui il padre usufruisca interamente dei suoi permessi non trasferibili al quale è concesso un mese in più). Come anticipato la legge di bilancio dispone l’elevazione dell’indennità all’80% (invece del 30%) della retribuzione ma solo di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro.
Circolare INPS n° 45 del 16 maggio 2023
L’INPS, con la circolare n. 45 del 16 maggio 2023, ha comunicato le relative istruzioni amministrative e operative.
In particolare:
- la nuova norma si applica ai lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico, che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022;
- l’indennità è elevata, in alternativa tra i genitori, all’80% della retribuzione, per la durata massima di 1 mese, fino al 6° anno di vita del bambino (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento);
- il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi;
la fruizione “alternata” tra i genitori, prevista nel novellato articolo 34 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.
Al fine di una più agevole comprensione dell’operatività della nuova disposizione, si fornisce il seguente esempio:
- due genitori chiedono entrambi, per lo stesso figlio minore di 6 anni, un periodo di 15 giorni di congedo parentale dal 1° al 15 giugno 2023, indennizzabile all’80%. I periodi sono entrambi indennizzabili ed esauriscono il mese indennizzabile all’80% dei genitori.
Conseguentemente, entro i limiti massimi di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del D.lgs n. 151/2001, sopra riportati, il congedo parentale di entrambi i genitori o del “genitore solo” risulta indennizzabile come di seguito:
- 1 mese è indennizzato all’80% della retribuzione;
- 8 mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
- i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo situazione reddituale.
In conclusione, si riportano gli esempi forniti dalla Circolare INPS, al fine di rendere più chiari i criteri di operatività della norma:
ESEMPIO A)
- Figlio nato il 15 novembre 2022;
- la madre lavoratrice dipendente termina il periodo di congedo di maternità il 15 febbraio 2023;
- il padre ha fruito di 15 giorni di congedo parentale dal 16 novembre 2022 al 30 novembre 2022 (indennizzati al 30% della retribuzione);
- il padre fruisce, inoltre, di un mese di congedo parentale dal 15 gennaio 2023 al 14 febbraio 2023.
Il mese di congedo parentale fruito nel 2023 dal padre è indennizzato all’80% della retribuzione, in quanto il congedo di maternità termina successivamente al 31 dicembre 2022 e non risulta essere stato fruito dalla coppia il mese di congedo indennizzato introdotto dalla legge di Bilancio 2023. Ne consegue che alla lavoratrice madre, finito il periodo di congedo di maternità, spettano massimo 6 mesi di congedo parentale indennizzabili al 30%, essendo stato il mese di congedo parentale indennizzabile all’80% della retribuzione già fruito dal padre.
ESEMPIO B)
- Madre lavoratrice dipendente fruisce del congedo di maternità, esclusivamente dopo il parto, dal 15 settembre 2022 (data effettiva del parto) al 15 febbraio 2023;
- il padre lavoratore dipendente fruisce di 3 mesi di congedo parentale dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 indennizzati al 30% della retribuzione (si tratta dei suoi 3 mesi non trasferibili all’altro genitore);
- il padre fruisce, inoltre, di 1 mese di congedo parentale dal 10 gennaio 2023 al 9 febbraio 2023.
Il mese di congedo parentale fruito dal padre nel 2023 è indennizzabile solo al 30% e non all’80% della retribuzione, in quanto l’elevazione dell’indennità è prevista solo per uno dei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all’altro (primo periodo del comma 1 dell’articolo 34 del T.U.).
La madre, concluso il periodo di congedo di maternità, potrà fruire del mese di congedo parentale indennizzato all’80% (se fruito entro i 6 anni di vita del figlio).
ESEMPIO C)
- Figlio nato il 15 agosto 2022 e contemporaneo decesso della madre lavoratrice dipendente;
- il padre lavoratore dipendente fruisce del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del T.U. per il periodo residuo non fruito dalla madre fino al 15 novembre 2022;
- il padre fruisce altresì di 5 giorni di congedo di paternità obbligatorio dal 12 al 16 dicembre 2022 e di altri 5 giorni dal 9 al 13 gennaio 2023, adempiendo in tale modo all’obbligo di fruire di 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del T.U. entro i 5 mesi dalla nascita del figlio (15 agosto 2022 – 15 gennaio 2023).
Il padre ha diritto a un mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione, avendo terminato il periodo di congedo di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2022.
Dr Alessandro Raimondi
Consulente del Lavoro