DECRETO “AIUTI-QUATER” – FRINGE BENEFIT 2022

I fringe benefit

L’art. 51 del TUIR nel determinare il reddito di lavoro dipendente e assimilato dispone come esso sia “costituito da tutte le somme e i valori in genere […] percepiti nel periodo d’imposta, in relazione al rapporto di lavoro”. I compensi in natura corrisposti al lavoratore costituiscono reddito e pertanto sono imponibili di imposta.

Questi ultimi sono i fringe benefit ovvero beni e servizi non corrisposti in denaro attribuiti dal datore di lavoro.

Lo stesso articolo al comma 2 esclude alcuni di questi beni dal concorrere alla formazione del reddito come, ad esempio, le somministrazioni di vitto, le prestazioni di trasporto collettivo o i contributi previdenziali.

Al comma 3 invece viene previsto che non concorrono al reddito da lavoro dipendente – e a quello assimilato – quelle somme, valori, beni e servizi corrisposti, ceduti o prestati al dipendente e a suoi familiari, nel limite annuo di 258,23 euro. Se tale valore, nel corso del periodo d’imposta, dovesse essere superato, tutto quanto riconosciuto ritorna imponibile sia a livello fiscale che contributivo.

Nel paniere di 258,23 euro annui si è soliti ricomprendere alcune tipologie di benefits tra le quali, ad esempio, buoni spesa, buoni acquisto, buoni carburanti, doni e regali natalizi, telefonia cellulare ad uso promiscuo, coperture assicurative extra-professionali etc.

Nella medesima soglia di esenzione vengono ricompresi anche:

  • autovetture concesse ad uso promiscuo secondo il parametro dettato dalle tabelle pubblicate annualmente dall’ACI;
  • interessi sui prestiti dalle aziende concessi ai lavoratori nel limite del 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi;
  • i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, assumendo la differenza tra la rendita catastale e le spese rimborsate dal lavoratore;
  • i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente.

Come familiari si intendono quelli indicati dell’art. 12 del TUIR: il coniuge, i figli e gli altri familiari conviventi ai sensi dell’art. 433 c.c. ovvero genitori, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle germani o unilaterali.

Nel rispetto del “principio di cassa allargato” si intendono percepiti nell’anno di imposta tutte le somme e i beni in natura percepiti entro il 12 gennaio dell’anno successivo.

I beni/servizi possono essere erogati dal datore di lavoro del settore privato su base volontaria e possono beneficiarne sia i lavoratori dipendenti che gli altri lavoratori che percepiscono redditi assimilati al lavoro dipendente (ad esempio collaboratori cococo). In considerazione dell’assenza di ulteriori limiti soggettivi, i fringe benefit art. 51, comma 3, del TUIR possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.

Decreto “Aiuti-quater”

Il D.L. 18 novembre 2022 n. 176 (conosciuto come Decreto “Aiuti-quater”) ha innalzato la soglia di esenzione dei fringe benefit fino a 3.000 euro, in luogo della già innalzata soglia di 600 euro prevista dal cd Decreto “Aiuti-bis”, permettendo di annoverare tra i benefit anche i rimborsi e le somme corrisposti ai lavoratori per il pagamento di luce, acqua e gas.

Per il rimborso o l’erogazione di somme destinate al pagamento delle utenze domestiche, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 4 novembre 2022, n. 35, ha specificato che le stesse devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, sempreché abbiamo effettivamente sostenuto le relative spese.

Sarà possibile beneficiare dell’esenzione in trattazione anche laddove le utenze domestiche siano intestate al condominio – per poi essere ripartite tra i condomini – ovvero nel caso in cui le medesime utenze siano intestate al locatore e nel contratto di locazione sia espressamente prevista una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore locatario o del proprio coniuge e/o familiari, sempreché la spesa sia stata effettivamente sostenuta. In tale ultima ipotesi, naturalmente, il locatore non potrà – a sua volta – richiedere il rimborso delle spese sostenute in quanto tali spese non sono state effettivamente da lui sostenute.

Per il benefit consistente nel rimborso delle utenze domestiche, il datore di lavoro dovrà:

  • nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, acquisire e conservare, anche ai fini di eventuali controlli, la documentazione giustificatrice della somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’art. 51, comma 3, TUIR, ovvero acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche e che riporti gli elementi necessari per identificarle (es. numero e intestatario della fattura, tipologia di utenza, importo e data di pagamento). Eventualmente, nella medesima dichiarazione o con atto separato, il lavoratore dovrà dichiarare la circostanza secondo cui le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso totale o parziale, sia rispetto al medesimo datore di lavoro ma anche presso soggetti terzi. Tutta la documentazione di supporto dovrà, comunque, essere conservata dal lavoratore in caso di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria;
  • verificare dal documento contabile ovvero dalla dichiarazione del lavoratore, che le fatture si riferiscano a consumi effettuati nell’anno 2022;
  • acquisire la documentazione ovvero la dichiarazione del lavoratore, dalle quali si evinca che le utenze domestiche, per cui si richiede il rimborso, siano intestate al medesimo dipendente, al coniuge o ad un familiare elencato all’art. 12 TUIR, ovvero al condominio o locatore con riaddebito analitico;
  • specificare, nel Libro Unico del Lavoro, le somme corrisposte a tale titolo.

I nuovi limiti del fringe benefit e il buono carburante

Come evidenziato nella circolare del 24 marzo 2022, di cui si riporta il link: https://studioder.com/2022/03/24/bonus-carburante-ai-dipendenti/, il D.L. 21/2022 ha introdotto la possibilità di erogare a titolo gratuito uno o più buoni benzina, fino a un massimo erogabile di 200 euro annuali, per i propri dipendenti senza che questo rientri nel loro reddito. Il superamento del tetto dei 200 euro comporta l’assoggettamento dell’intero valore dei buoni erogati.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 4 novembre 2022 ha confermato che il cd bonus carburante e l’innalzamento della soglia di esenzione DL Aiuti-bis/quater, devono considerarsi due misure distinte e cumulabili tra loro.

L’Agenzia specifica che “a seguito della modifica intervenuta al regime dell’articolo 51, comma 3, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 600 (3.000 con il recente decreto) euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.

Dr Alessandro Raimondi

Consulente del Lavoro

 



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