BONUS “150 EURO” PER LAVORATORI DIPENDENTI

Nel quadro di ulteriori misure in materia di politica energetica nazionale il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, cd Decreto “Aiuti-Ter”, ha previsto, agli articoli 18 e 19, il riconoscimento di un’indennità una tantum di 150 euro a determinate categorie di soggetti.

Art. 18: Requisiti per la generalità dei lavoratori dipendenti 

“Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro”

Oltre al limite reddituale (retribuzione imponibile nel mese di novembre non superiore a 1.538 euro) il bonus è riconosciuto a condizione che il lavoratore, pubblico e privato, non sia titolare dei trattamenti indicati nel successivo art. 19 ovvero pensionistici (pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti), di accompagnamento alla pensione e di reddito di cittadinanza.

Il datore dopo aver verificato la sussistenza del requisito reddituale potrà procedere all’erogazione solo se il beneficiario presenta apposita e preventiva dichiarazione “di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16”. L’INPS ha pubblicato un fac-simile di dichiarazione, dall’utilizzo opzionale, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.

I lavoratori domestici dovranno presentare apposita domanda all’INPS che provvederà a erogare direttamente il bonus.

Per quanto riguarda il personale in forza attraverso contratti formativi, come il tirocinio, non rientrano nel citato articolo 18 anche se è previsto un rimborso mensile.

Lavoratori con più rapporti di lavoro

Il comma 3 dell’articolo 18 in commento prevede che: “L’indennità una tantum […] spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro”. Pertanto, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 144/2022, al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.

Recupero delle somme da parte del datore

L’erogazione dell’indennità una tantum da parte dei datori di lavoro genererà un credito che il datore di lavoro potrà compensare in sede di denuncia contributiva mensile, nel flusso Uniemens.

Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato attraverso denuncia UniEmens la predetta indennità di 150 euro, l’Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente.

Dr Alessandro Raimondi

Consulente del Lavoro

 



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