Decreto “Cura Italia” Premio 100 € ai lavoratori dipendenti

L’articolo 63 del DL 18/2020 ha previsto l’erogazione di un premio di importo netto pari a 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo nell’anno precedente non superiore a 40.000 euro che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, abbiano prestato servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. I datori di lavoro devono anticipare per conto dello Stato questo incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno che come noto è il 28 febbraio 2021.

La misura premiale non entra nell’imponibile fiscale ed è quindi, più banalmente, non soggetta a tassazione. Il premio dev’essere rapportato al numero dei giorni svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020, al fine di consentire ai sostituti d’imposta di recuperare in compensazione il suddetto premio erogato ai dipendenti, ha istituito il codice tributo “1699” per il modello F24 e il codice “169E” per il modello F24 EP.

Successivamente l’Agenzia ha pubblicato il 3 aprile e il 9 aprile due circolari (8/E e 18/E) per fornire le istruzioni necessarie ai datori di lavoro per l’erogazione del suddetto premio.

Di seguito riportiamo i punti fondamentali della misura:

  • Importo del premio: misura massima del premio 100 euro a persona fisica, non rapportato in caso di part-time.
  • Condizionalità: prestazione lavorativa effettuata nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020, reddito da lavoro dipendente percepito nell’anno 2019 non superiore a euro 40.000; si tiene conto esclusivamente del reddito assoggettato a tassazione progressiva IRPEF non rileva quindi il reddito assoggettato a tassazione sostitutiva (esempio: premi di risultato con imposta al 10%) o a tassazione separata, in coerenza con la circolare Agenzia Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016.
  • Metodo di calcolo: sono due, alternativi: 1 – rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili previste contrattualmente 2 – rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati e quelli lavorabili previsti contrattualmente. Il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto. Le assenze retribuite e non come i giorni di Malattia, Ferie, Permessi retribuiti ecc ecc non fanno maturare il premio.
  • Lavoratori assunti nel corso del 2020: ai fini dell’erogazione del premio, per attestare i redditi da lavoro dipendente percepiti nell’anno 2019, il dipendente dovrà rilasciare al sostituto di imposta una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  • Lavoratori con rapporto già attivo nel 2019: similmente a quanto sopra se il dipendente ha percepito altri redditi da lavoro dipendente nel corso del 2019 dovrà rilasciare una autodichiarazione su quanto percepito al datore di lavoro.
  • Lavoratore con più rapporti di lavoro: qualora il lavoratore abbia più contratti in essere, il premio sarà erogato dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore il quale sarà tenuto a dichiarare i giorni di lavoro svolti presso la sede dell’altro datore e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante.
  • Inizio o cessazione del rapporto di lavoro a marzo: per il calcolo del premio vale la regola generale e pertanto rileva il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente ed il premio spetterà in proporzione ai giorni di lavoro svolti presso la propria sede di lavoro.
  • Lavoratori in servizio esterno: Viene ribadito l’intento premiale della norma a favore dei dipendenti che hanno continuato a lavorare nel mese di marzo senza poter adottare, quale misura di prevenzione, quella del lavoro agile o da remoto. Il premio va pertanto riconosciuto, con le stesse modalità sopra esposte, anche ai lavoratori in trasferta presso clienti, in missione oppure presso sedi secondarie.

 

Dr Alessandro Raimondi
Consulente del Lavoro



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