- 19 Aprile 2018
- Posted by: Alessandro Raimondi
- Categoria: Circolari
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 7 del 29 marzo 2018, con la quale fornisce, ai propri ispettori, alcuni chiarimenti sui “sistemi di esternalizzazione dei dipendenti” forniti attraverso l’utilizzo dei Contratti di Rete.
Il contratto di rete
Introdotto nel 2009 il Contratto di Rete è stipulato da più imprenditori con lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. A tal fine gli imprenditori si impegnano a collaborare in forme e in ambiti predeterminati e attinenti all’esercizio delle proprie imprese sulla base di un programma comune, scambiandosi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ed esercitando in comune una o più attività che rientrino nell’oggetto della propria impresa. Ogni impresa mantiene la propria indipendenza, autonomia e specialità.
È possibile per le imprese all’interno di un contratto di rete effettuare distacchi di personale intra-rete o avere personale in codatorialità. Infatti il comma 4 ter inserito all’art. 30 del D.lgs. n. 276/2003 chiarisce che qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.
Uso illecito del distacco e della codatorialità nel Contratto di Rete
La circolare INL pone l’attenzione sugli annunci pubblicitari che propongono l’utilizzo del distacco e della codatorialità nell’ambito di contratti di rete, evidenziando i “forti vantaggi” di natura economica di cui beneficerebbero le imprese, tra i quali:
- mancata applicazione del CCNL in caso di socio lavoratore di cooperativa;
- utilizzo del personale alla stregua del lavoro interinale;
- assenza di responsabilità legale e patrimoniale verso i dipendenti esternalizzati;
- lavoro straordinario/festivo senza maggiorazioni;
- corresponsione al dipendente in malattia della sola quota che rimborsa l’INPS e maggiore “flessibilità” nella chiusura dei rapporti con i lavoratori non più “graditi” mediante semplice comunicazione.
L’ispettorato invita il proprio personale a prestare la massima attenzione alla presenza di soggetti che offrono tali “servizi” promuovendo la diffusione di meccanismi finalizzati a trarre vantaggi economici attraverso una evidente violazione di diritti fondamentali dei lavoratori, dando luogo ad ipotesi di somministrazione e distacco illeciti. Il personale distaccato o in regime di codatorialità non può subire un pregiudizio nel trattamento economico e normativo per effetto della stipula di un contratto di rete tra imprese.
La circolare ricorda inoltre che le eventuali omissioni afferenti il trattamento retributivo o contributivo espongono a responsabilità tutti i co-datori in quanto i firmatari del contratto di rete sono tutti datori di lavoro nei confronti del personale indicato dallo stesso contratto, trovando quindi applicazione il principio generale della responsabilità solidale di cui all’art. 29, comma 2, D.lgs. n. 276/2003. Principio peraltro esteso dalla Corte Costituzionale, sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017, anche a fattispecie diverse da quelle dell’appalto al fine dichiarato di “evitare il rischio che i meccanismi di decentramento – e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione – vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale“.
Accertamento del personale INL
Il personale ispettivo che accerta la presenza di distacco di personale all’interno della Rete o di codatorialità verificherà innanzitutto l’esistenza di un contratto di rete tra i soggetti coinvolti e l’iscrizione dello stesso al registro delle imprese. In caso di codatorialità di tutti o di alcuni dipendenti tale circostanza deve risultare dallo stesso contratto, così come deve risultare dal contratto la “platea” dei lavoratori che vengono messi “a fattor comune” al fine di collaborare agli obiettivi comuni. I lavoratori interessati devono essere formalmente assunti, mediante l’assolvimento dei relativi adempimenti di legge da una delle imprese partecipanti. L’ispettore verificherà che sia in relazione alla codatorialità sia in relazione al distacco al lavoratore venga garantito il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che procede all’assunzione.
Dr Alessandro Raimondi
Consulente del Lavoro