- 27 Marzo 2018
- Posted by: Alessandro Raimondi
- Categoria: Circolari
In aggiunta all’esonero per l’assunzione di giovani di cui alla circolare 20180307 i datori di lavoro possono usufruire di un altro esonero, rientrante nel programma Europeo Garanzia Giovani, per l’assunzione di giovani cosiddetti NEET (Not engaged in Education, Employment or Training) iscritti al programma.
Requisiti per l’iscrizione al programma Garanzia Giovani
Il soggetto deve essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della registrazione al programma:
- età compresa tra i 15 e i 29 anni compiuti;
- essere in una condizione di disoccupazione ai sensi del D.lgs. n. 150/2015;
- non essere iscritto a percorsi di istruzione o formazione professionale ovvero accademici e terziari;
- non avere in corso di svolgimento il servizio civile o un tirocinio extra-curriculare;
- non avere in corso interventi di politiche attive;
- essere in condizione di regolarità sul territorio nazionale.
Esonero Contributivo Garanzia Giovani
La circolare INPS n° 48 del 19/03/2018 illustra la disciplina contenuta nel Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3 del 2 gennaio 2018 e le istruzioni per poter usufruire della nuova agevolazione:
- datori di lavoro interessati: tutti quelli privati;
- lavoratori interessati: giovani iscritti al programma;
- tipo di assunzioni: solo per quelle effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, non derivanti da obblighi di legge o di contratto;
- tipo di contratto: a tempo indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, sia a tempo pieno sia a tempo parziale;
- misura dell’incentivo: l’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – per un importo massimo di 8060,00 euro su base annua (671,66 mensili) riproporzionato in caso di rapporto a tempo parziale;
- durata dell’incentivo: 12 mensilità entro il termine del 29 febbraio 2020.
L’agevolazione è cumulabile per la parte residua dei contributi datoriali con l’esonero contributivo all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’articolo 1, comma 100, della Legge 205/2017. Non è ammissibile, invece, la cumulabilità con altri incentivi all’assunzione economici o contributivi.
Dr Alessandro Raimondi
Consulente del Lavoro