Esonero Triennale 2018 – 2019

Allo scopo di promuovere forme di occupazione giovanile stabile, l’articolo 1 commi 100-108 e 113-114 della Legge di Bilancio 2018, ha introdotto un nuovo incentivo per i datori di lavoro che assumano con contratto di lavoro stabile giovani lavoratori.

Con circolare numero 40 del 2 marzo 2018 l’INPS ha fornito le istruzioni per il godimento dell’esonero.

Datori di lavoro beneficiari

Possono godere del beneficio i datori di lavoro che:

  • assumano a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 anche a scopo di somministrazione;
  • trasformino contratti a tempo determinato nello stesso periodo;
  • mantengano in servizio apprendisti al termine del periodo formativo nello stesso periodo;

per quanto riguarda l’ultimo punto il datore potrà fruire dei benefici contributivi dell’apprendistato per un ulteriore anno, come già previsto, al termine di quest’ultimo potrà usufruire della nuova agevolazione ma per un massimo di 12 mesi.

Sono esclusi invece i datori che:

  • effettuano assunzione a tempo indeterminato di lavoratori intermittenti e di personale con qualifica dirigenziale.

Soggetti interessati

Per poter usufruire dell’esonero il soggetto assunto deve rispondere a determinati requisiti:

  • non avere compiuto 35 anni se assunti nel 2018 ovvero 30 anni se assunti nel 2019;
  • non aver mai avuto nell’intera corso della vita lavorativa contratti a tempo indeterminato (compresi eventuali contratti stabili stipulati all’estero).

Non è ostativo l’aver avuto un contratto a tempo indeterminato intermittente in quanto non reputato un contratto di lavoro stabile. Invece occorre ricordare che il contratto di apprendistato è considerato dalla legge un contratto a tempo indeterminato e pertanto eventuali periodi svolti anche senza mantenimento in servizio alla fine del periodo formativo causano il diniego all’accesso dell’esonero.

Durata e misura dell’incentivo

La misura dell’incentivo è pari al 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro fino a un massimo di 3.000 euro su base annuale per 36 mesi.

Condizioni per il diritto all’esonero contributivo

Per poter beneficiare della misura l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza, non deve inoltre costituire l’attuazione di un obbligo preesistente e presso il datore non devono essere in atto sospensioni dell’attività lavorativa dovute a crisi o riorganizzazione aziendale. Si ricorda inoltre che la mancata regolarità nel pagamento dei contributi, con conseguente DURC negativo, causa la cessazione al diritto di ogni agevolazione.

Dr Alessandro Raimondi
Consulente del Lavoro



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