- 17 Novembre 2017
- Posted by: Alessandro Raimondi
- Categoria: Approfondimenti
Il contratto di apprendistato
Disciplinato in Italia per la prima volta nel 1955 il co.1 art. 2 della L. 25/1955 definisce l’apprendistato come “uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l’imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l’opera nell’impresa medesima”. Il più recente d.lgs. 81/2015 al co.1 dell’art. 41 lo definisce come “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”.
Se dal punto di vista normativo è equiparato al contratto di lavoro a tempo indeterminato, la possibilità per il datore di usufruire dei specifici vantaggi dell’apprendistato deriva proprio dalla natura formativa del rapporto.
Com’è noto il contratto di apprendistato può essere di 3 tipi:
- per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- professionalizzante;
- di alta formazione e ricerca.
In questa sede ci occuperemo degli obblighi formativi dell’apprendistato professionalizzante (definito un tempo anche “di mestiere”).
Il piano formativo individuale
Il co. 1 art. 42 del d.lgs. 81/2015 richiede la forma scritta al contratto di apprendistato ai fini della prova e all’interno dello stesso contratto dev’essere contenuto, in forma sintetica, “il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali”.
La violazione del principio relativo alla forma del contratto e del piano formativo individuale può̀ comportare il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 1.500 euro.
La formazione professionalizzante
La base dell’apprendistato professionalizzante è la formazione tecnica da impartire al lavoratore per potergli permettere il raggiungimento di una determinata qualifica professionale. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche.
La formazione professionalizzante, se previsto dal CCNL di riferimento, può essere anche svolta in azienda in modalità “on the job”.
La formazione di base e trasversale
Una delle caratteristiche di questa tipologia di apprendistato è che la formazione professionalizzante svolta sotto la responsabilità dell’azienda possa essere integrata dall’offerta della formazione pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali fino a un massimo di 120 ore in un triennio. Sarà onere delle Regioni o delle province autonome dover comunicare entro 45 giorni dall’assunzione tempi, luoghi e modalità dell’offerta formativa pubblica.
Qualora la Regione non abbia destinato fondi alla formazione di base e trasversale o non comunichi al datore di lavoro entro il termine l’esistenza dell’offerta formativa pubblica quest’ultima può non essere erogata all’apprendista.
Per quanto riguarda Regione Lombardia al momento dell’assunzione tramite invio del modulo UNILAV il centro per l’impiego informa l’azienda per via telematica degli enti convenzionati per l’erogazione della formazione pubblica. Sarà obbligo dell’azienda contattarli per iscrivere il lavoratore all’offerta formativa. Le ore da svolgere sono legate al titolo di studi del dipendente:
- 40 ore nell’arco di un triennio per gli apprendisti in possesso di diploma di laurea;
- 80 ore nell’arco di un triennio per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola media di II° grado;
- 120 ore nell’arco di un triennio per tutti gli altri apprendisti.
Le sanzioni
In caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore tale da pregiudicare la realizzazione della finalità formativa il datore è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore di cui era previsto il raggiungimento, aumentata del 100%.
La circolare n° 5/2013 illustra i casi nei quali l’adempimento può dirsi recuperabile e formare oggetto di disposizione da parte del personale ispettivo anziché provvedimento irrogante le sanzioni. In questa prospettiva il Ministero, dopo aver affermato che deve ritenersi «proporzionalmente più difficile» azzerare l’inadempimento «all’approssimarsi della scadenza del periodo formativo», allo scopo di «uniformare il comportamento ispettivo», individua esplicitamente, con parametri numerici predeterminati, i casi in cui si può adottare il provvedimento di disposizione. Anzitutto, in un contratto di apprendistato con durata del periodo formativo pari a 3 anni, in ragione del momento in cui avviene la verifica ispettiva, la disposizione è sempre adottata se l’accertamento ha luogo nel primo anno di apprendistato, mentre in caso di accertamento durante il secondo anno la disposizione non può essere emanata se la formazione effettuata è inferiore al 40% di quella dovuta fino al giorno dell’ispezione, se l’accertamento avviene durante il terzo anno di apprendistato la disposizione non può essere emanata se la formazione effettuata risulta essere inferiore al 60% di quella dovuta fino al tempo dell’ispezione. Analogamente, con riferimento a un contratto di apprendistato con durata del periodo formativo pari a 5 anni, a seconda del momento in cui avviene l’ispezione, la disposizione deve essere sempre adottata se l’accertamento ha luogo durante il primo anno di apprendista, mentre in caso di accertamento negli anni successivi, la disposizione non può essere emanata nel secondo anno se la formazione effettuata risulta essere inferiore al 40% di quella dovuta, nel terzo anno al 50%, nel quarto anno al 60% e nel quinto anno al 70%.
Dr Alessandro Raimondi
Consulente del Lavoro