- 29 Giugno 2017
- Posted by: Alessandro Raimondi
- Categoria: Circolari
Dopo l’abrogazione dei Voucher il legislatore si è messo all’opera per regolamentare quelle prestazione occasionali di carattere non autonomo precedentemente definite come “accessorie”.
Il 24 giugno 2017 è entrata in vigore la L. 96/2017 (conversione del D.L. 50/2017). Tra le novità introdotte ci sono il Libretto Famiglia e il Contratto di Prestazione Occasionale, i due nuovi strumenti che sostituiscono i vecchi Voucher.
E’ necessario specificare che attualmente non sono ancora attive le piattaforme informatiche e che presentano numerose differenze con i defunti Voucher:
- il libretto famiglia è destinato alle persone fisiche non esercenti attività professionale/impresa;
- il contratto di prestazione occasionale invece è destinato a tutti gli altri datori di lavoro;
- il netto a favore del lavoratore occasionale sale a 8 €/ora (10 euro lordi) per il libretto e a 9 €/ora (12,37 € lordi) per il contratto, inoltre per quest’ultimo è previsto un minimo di 4 ore (36 €);
- non è possibile ricorrere al lavoro occasionale per i datori di lavoro che hanno più di 5 dipendenti a tempo indeterminato;
- il prestatore di lavoro occasionale ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali, nonché alla tutela della salute e della sicurezza.
- è stato ristretto l’ambito di utilizzo;
- sono aumentati i contributi a carico del datore di lavoro esercente attività professionale/d’impresa che passa dal precedente 20% al 36,5%, a cui bisognerà aggiungere l’1% per gli oneri di gestione.
LA PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE
Per prestazione di lavoro occasionale si intendono le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile, a compensi:
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità dei datori, non superiori a 5.000 €;
- per ciascun datore, con riferimento alla totalità dei prestatori, non superiori a 5.000 €; se i contratti sono rivolti a pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati e percettori di prestazioni al sostegno al reddito, tale importo aumenta fino a 6.666 €;
- per ciascun prestatore con riferimento al singolo committente, non superiori a 2.500 €.
I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono compatibili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
LIBRETTO DI FAMIGLIA
Ciascun Libretto di Famiglia contiene titoli di pagamento del valore di 10 € lordi (8€ netti), utilizzabili per prestazioni di un’ora.
E’ possibile acquistarlo attraverso la piattaforma informatica INPS o in un ufficio postale. Gli ambiti di utilizzo sono piccoli lavori domestici (giardinaggio, pulizia, manutenzione), assistenza domiciliare o insegnamento privato.
Attraverso la modalità telematica o il Call Center dell’ente di previdenza il datore comunica entro il terzo giorno del mese successivo lo svolgimento della prestazione:
- i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- l’oggetto della prestazione;
- durata della prestazione;
- il compenso pattuito.
CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE
Il contratto può essere acquistato, attivato e gestito esclusivamente modalità telematica. Il sistema provvederà al passaggio del compenso attraverso la piattaforma assicurando piena tracciabilità delle prestazioni.
Sono previsti specifici divieti:
- sono escluse le imprese dell’edilizia e di settori affini, esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, del settore delle miniere, cave e torbiere;
- le imprese del settore agricolo possono ricorrere solo al lavoro occasionale di pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati e percettore di sostegno al reddito, purché non iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli
- non si può ricorrere a questi contratti nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere e servizi;
- il contratto non può essere concluso con soggetti con i quali nei 6 mesi precedenti siano stati attivati rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato.
Occorrerà trasmettere, almeno un’ora prima della prestazione, una dichiarazione contenente:
- i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- l’oggetto della prestazione;
- data e ora di inizio e fine della prestazione (se imprenditore agricolo con riferimento ad un arco temporale di 3 giorni);
- il compenso pattuito.
Se la prestazione non ha luogo occorre comunicarlo all’INPS entro 3 giorni dalla prestazione programmata. In mancanza l’istituto provvederà al pagamento della prestazione e all’accredito dei contributi.
Nel caso in cui le prestazioni rese dal lavoratore in un anno presso lo stesso utilizzatore (esclusa la pubblica amministrazione) superino il compenso di 2.500 € o la durata complessiva di 280 ore, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Dr Alessandro Raimondi
Consulente del Lavoro