- 7 Aprile 2017
- Posted by: Alessandro Raimondi
- Categoria: Circolari
La legge di Bilancio 2017 ha prorogato per gli anni 2017 e 2018 il congedo obbligatorio a favore del padre lavoratore dipendente da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione/affidamento.
L’astensione obbligatoria è pari a 2 giornate per il 2017, aumentate a 4 per il 2018. Le giornate di assenza per congedo obbligatorio vanno comunicate al datore di lavoro con un preavviso scritto di almeno 15 giorni anche comunicando la data presunta del parto, se si intende usufruirne in concomitanza con l’evento della nascita.
L’INPS riconosce al padre in astensione un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, che verrà anticipata dal datore di lavoro il quale recupererà le somme a conguaglio con i contributi da versare mensilmente. Sono tenuti a presentare domanda all’INPS solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’ente, possibilità prevista negli stessi casi in cui l’istituto eroga direttamente il congedo di maternità obbligatorio:
- lavoratori sospesi o assenti dal lavoro senza retribuzione, sempre che siano decorsi 2 mesi (60 giorni) tra la data di inizio della disoccupazione, sospensione o assenza dal lavoro e la data di nascita del figlio;
- per i lavoratori agricoli a tempo determinato che hanno lavorato per 51 giornate nell’anno precedente;
- per i lavoratori domestici che hanno 26 contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio del congedo oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti;
- per i lavoratori impiegati in attività socialmente utili o di pubblica utilità.
Sarà possibile usufruire nuovamente solo dal 2018, dopo che non era stato rinnovato per il 2017, l’ulteriore congedo, questo volta facoltativo, di un giorno per il padre da utilizzare previo accordo con la madre in quanto è sostitutivo a quello obbligatorio della lavoratrice, che dovrà quindi rinunciare a un giorno di astensione obbligatoria dal lavoro.
Dr Alessandro Raimondi
Consulente del Lavoro