- 27 Marzo 2017
- Posted by: Alessandro Raimondi
- Categoria: Approfondimenti
Com’è noto l’assunzione di personale proveniente da paesi non appartenenti all’unione europea è legata a una specifica e rigida procedura e alle quote decise dal Governo annualmente:
- il governo emana il decreto “flussi” indicando quanti cittadini extra-comunitari possono entrare nel paese per motivi di lavoro;
- il datore individua il lavoratore nel paese di appartenenza e si fa carico della procedura per la richiesta di ingresso in Italia;
- il datore procede con la richiesta allo sportello unico dell’immigrazione;
- lo sportello verifica l’assenza di elementi ostativi;
- il datore viene convocato e viene rilasciato il nulla-osta all’assunzione;
- gli uffici consolari si occupano del rilascio del nulla-osta al lavoratore, del visto d’ingresso e comunicano alle autorità italiane interessate dell’avvenuto rilascio;
- entro 8 gg dall’ingresso in Italia il lavoratore si presenta allo sportello per la sottoscrizione del contratto di soggiorno;
- il lavoratore fa richiesta del permesso di soggiorno rilasciato dalla questura della durata del contratto di lavoro.
Per facilitare l’ingresso in Unione Europea di lavoratori altamente qualificati le autorità europee hanno introdotto con la Direttiva n. 2009/50/CE la Blue Card recepita in Italia con il d.lgs. 108/2012. La Carta Blu può essere richiesta per l’assunzione di personale altamente qualificato, con possibilità di ottenere il permesso entro 90 gg dalla richiesta (contro un iter di quasi un anno nella prassi della normale procedura).
Ai sensi del decreto legislativo sono considerati lavoratori altamente qualificati il personale in possesso di un titolo di istruzione superiore rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un programma di istruzione di tipo universitario di durata almeno triennale e relativa qualifica professionale superiore. Il titolo di Studio dev’essere tradotto dalla sede diplomatica italiana presso il paese terzo, la qualifica professionale deve essere compresa tra quelle previste nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione Istat delle professioni CP 2011. È richiesto il riconoscimento del titolo di studio qualora si tratti di professioni regolamentate (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati, ecc). In tali ipotesi si devono inoltre applicare le procedure previste dal d.lgs. del 206/2007.
Ai fini del rilascio del nulla-osta, il contratto di lavoro, o l’offerta vincolante, deve prevedere un requisito retributivo minimo lordo annuale del lavoratore non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria.
Il datore di lavoro dovrà presentare richiesta di nulla osta attraverso il canale telematico apposito messo a disposizione dal Ministero dell’Interno. Per inviare la richiesta è necessario aver indicato tutti i dati obbligatori richiesti tra i quali il contratto di lavoro o la proposta di lavoro vincolante, il titolo di istruzione e la relativa qualifica superiore, l’importo annuale lordo, calcolato in base ai parametri indicati dalla normativa. Dopo il rilascio del nulla osta il lavoratore straniero può recarsi allo Sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno.
Il 20 giugno scorso il Ministero dell’Interno e Confindustria hanno stretto un protocollo d’intesa per agevolare le procedure di rilascio della Carta Blu. Il Ministero consentirà alle imprese associate a Confindustria l’accesso diretto tramite credenziali al sistema informatico dello sportello unico, per comunicare la proposta di contratto per lavoro subordinato. Le imprese garantiranno il rispetto del contratto collettivo di lavoro di riferimento, il possesso del titolo di istruzione e delle qualifiche professionali da parte del lavoratore e la propria capacità economica nel sostenere i costi relativi all’assunzione.
Alla fine della procedura al lavoratore viene consegnato il permesso di soggiorno “Carta blu UE” di durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero della stessa durata del rapporto di lavoro, negli altri casi. La direttiva europea n. 2009/50/CE prevede forme di mobilità all’interno dell’Unione Europea a favore dei titolari di Carta Blu. Tale mobilità può essere esercitata dopo diciotto mesi di soggiorno legale nello Stato membro in cui lo straniero ha ottenuto il rilascio, ma lo spostamento in altro Stato membro resta pur sempre vincolato all’esercizio di un’attività lavorativa altamente qualificata (art.18 della direttiva).
Dr Alessandro Raimondi
Consulente del Lavoro