- 27 Marzo 2017
- Posted by: Alessandro Raimondi
- Categoria: Approfondimenti
Per lavoro parasubordinato si intendono prestazioni di lavoro autonomo coordinate con l’attività del committente e che presentano carattere di continuità. Nella normativa, i co.co.co. (collaborazioni coordinate e continuative), appaiono per la prima volta nell’art. 409 c.p.c., che tratta di controversie individuali di lavoro, e sono definiti come “rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato”.
Fino all’avvento del contratto a progetto tale collaborazione non è stato normizzata dal diritto del lavoro e per ravvisare la fattispecie bisognava riferirsi alla norma di procedura civile o al comma 1bis dell’art. 50 del tuir che assimila i redditi prodotti da co.co.co. a quelli da lavoro dipendente.
Il contratto a progetto (abrogato nel 2015): all’inizio degli anni 2000 la legge Biagi ha fatto rientrare i co.co.co. nell’istituto contrattuale dei Contratti a Progetto, legandoli alla realizzazione di un progetto a di una fase di esso, con l’obiettivo di superare le collaborazioni fasulle. Rimanevano escluse dall’applicazione della legge Biagi:
- mini co.co.co.;
- prestazioni di durata inferiore ai 30 giorni o 5000 euro annui;
- pensionati: collaborazioni con pensionati di vecchiaia o anche percettori di pensione di anzianità che abbiano raggiunto i requisiti per quella di vecchiaia;
- collaborazioni con professionisti;
- collaborazioni rese dagli amministratori ed i Sindaci;
- collaborazioni con agenti e rappresentanti;
- il contratto a progetto doveva essere redatto in forma scritta ad substantiam e il contratto aveva termine nel momento il cui progetto viene realizzato.
Il d.lgs. 81/2015 ritorno alla normativa antecedente: Il provvedimento in vigore dal 25/06/2015 ha abrogato gli articoli da 61 a 69-bis del d.lgs. 276/2003 prevedendo al contempo che restino valide le collaborazioni previste dall’art. 409 c.p.c.
Conseguentemente dalla data in vigore del decreto non possono più essere attivate né co.co.pro. né mini-co.co.co. fatti salvi i soli contratti a progetto attivati fino al 24/06/2015 ma solo fino alla loro naturale scadenza.
Certificazione: l’art. 2 comma 3 del testo ha previsto inoltre che i contraenti possano richiedere la certificazione del contratto stipulato. La certificazione acquisisce forza di legge e dispiega i propri effetti verso i terzi fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili.
Applicazione della disciplina di lavoro subordinato: L’art. 2 del d.lgs 81/2015 introduce una nuova presunzione di subordinazione con nuovi indicatori che sostituiscono quelli precedentemente previsti per sanzionare gli abusi. Dal 1° gennaio 2016 si applica la disciplina del lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che risulteranno carenti di autonomia operativa in quanto “si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. I nuovi indicatori risultano essere per cui:
- prestazione svolta in modo esclusivamente personale: resa, cioè, dal collaboratore senza una minima organizzazione e/o senza avvalersi dell’apporto, sia pur minimo, altrui;
- prestazione svolta in via continuativa: ricorre quanto la prestazione perduri nel tempo e computi un impegno costante e abbastanza lungo del prestatore a favore del committente;
- modalità di svolgimento della prestazione etero organizzata dal committente: al collaboratore deve essere lasciata piena ed assoluta autonomia operativa con facoltà di decidere “se”, “quando”, “come” e “dove” svolgere la prestazione oggetto del contratto. Il concetto di etero direzione, da sempre elemento tipico della subordinazione, confluisce nel nuovo concetto di etero organizzazione ove il datore decide i tempi e il luogo di lavoro, anche se il collaboratore decide come svolgerla.
Nel rispetto sostanziale e formale dei suddetti indici la collaborazione coordinata e continuativa è legittima, anche senza la previsione di uno specifico risultato e senza limiti di durata.
Eccezioni all’applicazione della normativa del lavoro subordinato: riprendendo alcune eccezioni già individuate dalla previgente disciplina, l’art. 2 della riforma prevede che restino comunque escluse dell’applicazione della normativa del lavoro subordinato:
- le collaborazioni normate dai CCNL in ragioni di particolari esigenze produttive e organizzative del relativo settore (con specifica definizione del trattamento economico e normativo da applicare ai collaboratori);
- le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione negli appositi albi;
- le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dei partecipanti a collegi e commissioni;
- le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Stabilizzazione: l’art. 54 del d.lgs. 81/2015 al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato, i datori di lavoro privato potranno dal 1° gennaio 2016 usufruire di una particolare procedura di stabilizzazione dei soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto intrattengono rapporti con il datore di lavoro di co.co.co., co.co.pro. o partita IVA a condizione che:
- assumano i suddetti soggetti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, in riferimento alla qualificazione del rapporto, atti di conciliazione in sede protetta;
- non procedano alla risoluzione del rapporto nei 12 mesi successivi alla stabilizzazione, salvo giusta causa o GMS.
L’assunzione tramite stabilizzazione vengono “cancellati” gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi ad una eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro, a meno che gli stessi siano stati già accertati a seguito di ispezioni effettuate in data antecedente l’assunzione.
Regime giuridico: Il regime giuridico da applicare ai rapporti di co.co.co. è quello del lavoro autonomo.
Regime fiscale: ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c bis) sono redditi assimilati a lavoro dipendente le somme erogate in relazione a rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporti unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.
Regime previdenziale: i lavoratori parasubordinati devono essere iscritti obbligatoriamente alla gestione separata presso l’INPS. I contributi sono 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del committente. In virtù del regime giuridico consegue che ai suddetti rapporti non è applicabile il principio di automaticità delle prestazioni (ex art. 2116 del codice civile).
Dr Alessandro Raimondi
Consulente del Lavoro