Il Documento Unico di Regolarità Contributiva attesta la regolarità di un’impresa per quanto concerne il versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale nonché il rispetto dei contratti collettivi e della normativa lavoristica.

E’ obbligatorio:

  • per fruire di benefici e sovvenzioni comunitarie;
  • per la partecipazione di appalti di lavoro, servizi e forniture pubbliche e per l’esecuzione di lavori privati in edilizia;
  • per fruire di benefici normativi e contributivi.

Il DURC può essere rilasciato da INPS, INAIL e alle Casse Edili attesta tre specifiche condizioni del datore di lavoro:

  1. la regolarità contributiva. Non costituisce ostacolo al rilascio una rateazione accordata del debito contributivo, il ricorso amministrativo non costituisce ostacolo fino alla sua definizione, in caso di rigetto il DURC non sarà rilasciato (salvo ricorso giudiziario);
  2. il rispetto dei contratti collettivi. Si intende solo la parte economica e normativa.
  3. il rispetto della normativa in materia lavoristica e di tutela delle condizioni di lavoro. Si intende soddisfatto quando non siano state commesse le specifiche violazioni penali e amministrative individuate come cause ostative al rilascio del DURC. Per dichiarare l’assenza di suddette violazioni il datore può mandare una propria autocertificazione da inviare alla DTL competente per territorio. L’autocertificazione deve essere presentata una sola volta.

Violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro ostative per il rilascio:

  • omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla prevenzione;
  • rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni;
  • lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  • violazione delle misure di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili;
  • violazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
  • violazione delle disposizioni per la prevenzione degli infortuni nel settore delle costruzioni;
  • occupazione di lavoratori privi di permesso di soggiorno;
  • lavoro nero;

VALIDITA’: In tutte le ipotesi 120 gg tranne per il DURC per i lavori privati in edilizia la cui validità è di 90 gg.

DURC INTERNO: è il documento unico di regolarità contributiva richiesto dall’INPS ai datori di lavoro per fruire di benefici normativi e contributivi. Viene definito «interno» perché viene gestito completamente dall’ente in riferimento a benefici di competenza dell’Istituto stesso e non viene emessa alcuna documentazione. La validità del DURC interno positivo è di 120 giorni. Mese per mese l’INPS verifica l’esistenza di situazioni di irregolarità incompatibili con i benefici. Se si riscontrano irregolarità emette DURC interno negativo solo dopo aver inutilmente invitato il datore di lavoro a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni.

DURC ONLINE: dal 1° luglio 2015 chiunque ne abbia interesse può verificare con un’unica interrogazione in tempo reale la regolarità contributiva. Se l’impresa è regolare il sistema rilascia la certificazione in formato elettronico (PDF). Se è già presente un DURC in corso di validità non verrà rilasciato uno nuovo. Se l’impresa dovesse risultare irregolare dai controlli il documento non viene rilasciato e viene inviata una comunicazione via PEC all’impresa interessata con gli importi da regolarizzare entro 15 gg. L’invito a regolarizzare impedisce nuove verifiche. Se l’azienda regolarizza il documento unico viene rilasciato. Passato il termine di 30 gg senza che si sia provveduto alla regolarizzazione viene comunicato ai soggetti che hanno richiesto la verifica l’esito irregolare e le cause dell’irregolarità.

Dr Alessandro Raimondi
Consulente del Lavoro



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