Coincidenza dei permessi legge 104 con i periodi di ferie programmati

Com’è noto ai sensi della legge 104/1992 i lavoratori dipendenti che assistono persone disabili loro parenti o affini entro il secondo grado di parentela ovvero il terzo, qualora i genitori o il coniuge del soggetto tutelato abbiano compiuto i 65 anni di età o siano deceduti o siano affetti da patologie invalidanti, a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, possono richiedere:

  • 3 giorni di permesso retribuito mensile;
  • di essere spostati ove possibile presso la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona assistita.

Le ore di permesso sono a carico totale dell’INPS e il lavoratore ha diritto all’intera retribuzione.

La CGIL ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere della Direzione Generale dell’attività ispettiva (MLPS) sull’ipotesi in cui il datore di lavoro neghi l’utilizzo dei suddetti permessi nel periodo di ferie programmate anche nel caso di chiusura di stabilimento (c.d. fermo produttivo), nel rispetto delle disposizioni contrattuali in materia.

La risposta all’interpello è arrivata il 20 maggio scorso. A parere del Ministero si deve applicare il principio della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile sulle esigenze aziendali e che pertanto il datore di lavoro non possa negare la fruizione dei permessi durante il periodo di ferie già programmate, fermo restando la possibilità di verificare l’effettiva indifferibilità della assistenza.

A tale proposito si ricorda che il comma 7bis art. 33 l.104/1992 afferma che “il lavoratore [..] decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.”

Dr Alessandro Raimondi
Consulente del Lavoro



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